Anche per effetto delle richieste del Garante privacy non sono state ancora definite le modalità di incrocio dei dati tra Inps e Sistema informativo integrato di acquirente unico. L’Unione nazionale consumatori: "I beneficiari sono in una terra di nessuno. Non possono più presentare domanda, dato che è previsto l’automatismo, ma il bonus è ancora lontano. Chiediamo un regime transitorio in cui si possa tornare a presentare la richiesta. Non possono attendere fino a giugno per avere lo sconto in bolletta, anche se poi riceveranno gli arretrati"
Dal 1° gennaio 2021, in base al decreto fiscale del 2019, il bonus sociale sulle bollette di luce, gas e acqua che spetta alle famiglie in disagio economico avrebbe dovuto arrivare in automatico. Ma il meccanismo non è ancora pronto. Il problema, spiega l’Unione nazionale consumatori, è che “non sono state ancora definite le modalità del flusso informativo tra l’Inps, che detiene i dati relativi agli Isee, che va comunque sempre calcolato, ed il Sii, il Sistema informativo integrato di acquirente unico che invece detiene i dati dei punti di fornitura”. L’Autorità di regolazione del settore, Arera, ha annunciato che lo sconto in bolletta sarà comunque calcolato dal 1° gennaio 2021 e per l’intero periodo di agevolazione, “indipendentemente dai tempi tecnici necessari per l’entrata a regime del meccanismo attuativo“. Ma fino ad allora non resta che aspettare.
Una nota di Arera spiega che “sono in corso di definizione le modalità applicative per l’erogazione automatica delle agevolazioni, che saranno oggetto di appositi provvedimenti da parte delle amministrazioni competenti”, e specifica che ora “gli interessati non dovranno più presentare la domanda presso i Comuni o i CAF“. Sarà sufficiente che presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione Isee utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.
Per avere diritto ai bonus per disagio economico occorre appartenere ad un nucleo familiare con indicatore Isee non superiore a 8.265 euro, oppure con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore a 20.000 euro o in alternativa essere titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. Ogni nucleo ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza. Se il nucleo rientra in una delle tre condizioni l’Inps invierà i suoi dati al Sistema informativo integrato di acquirente unico che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.
Ma ora “i beneficiari sono rimasti nella terra di nessuno“, sottolinea Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unc. “Non possono più presentare domanda, dato che è previsto l’automatismo, ma il bonus è ancora lontano, di là da venire. Per questo chiediamo di introdurre con urgenza un regime transitorio in cui si possa tornare a presentare la richiesta presso i Comuni o i Caf, in attesa dell’assegnazione automatica. Le famiglie in disagio economico, in questo grave momento di difficoltà, non possono attendere presumibilmente fino a giugno per avere lo sconto in bolletta, anche se poi riceveranno gli arretrati”.
A rallentare la messa a punto del sistema automatico c’è anche il fatto che a metà dicembre il Garante della privacy, nel parere sullo schema di deliberazione di Arera con le modalità di trasmissione dall’Inps alla Società Acquirente Unico S.p.A dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus, ha fissato alcune condizioni. Tra cui il fatto che “siano adottate misure in grado di assicurare l’individuazione certa delle utenze agevolabili in caso di spettanza dei bonus in esame, mediante l’utilizzo di dati esatti già in sede di acquisizione al momento della presentazione della DSU da parte degli interessati”, siano fornite agli interessati tutte le informazioni per consentire una piena comprensione circa il trattamento dei dati e siano definite “misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, con riferimento alla trasmissione dei dati personali dall’INPS al SII e ai successivi trattamenti effettuati presso il SII, e sia predisposta una valutazione di impatto sulla protezione dei dati dal titolare del trattamento”.