La Regione Friuli Venezia Giulia ha applicato il regime dei ristori alle imprese danneggiate dal Covid in maniera discriminatoria, privilegiando le aziende totalmente friulane, senza rispettare la libera concorrenza. E’ questa la tesi sostenuta dall’Antitrust che, dopo aver chiesto giustificazioni alla Regione e aver ricevuto una risposta non soddisfacente, ha deciso di presentare un ricorso al Tar per chiedere l’annullamento di due delibere della giunta del leghista Massimiliano Fedriga.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha messo nel mirino le delibere di maggio e luglio che riguardano i “criteri e le modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall’emergenza Covid-19 a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali, nonché dei servizi alla persona”. Il diritto a ricevere i contributi regionali a fondo perduto era soggetto a una condizione: “Le strutture recettive turistiche e gli esercizi commerciali devono avere sede legale e sedi operative sul territorio regionale, e le attività di prestazione di servizi alla persona devono essere svolte sul territorio regionale medesimo”.
Secondo l’Antitrust, queste delibere “integrano un profilo di restrittività, in contrasto con i principi di concorrenza”. Infatti, il dover avere sia la sede operativa che quella legale in Friuli “comporta l’indebita esclusione di imprese che, pur avendo sede legale fuori regione, sono comunque operative nel territorio e in grado quindi di ‘restituire’ al tessuto economico regionale i frutti del beneficio ricevuto”. Non è un profilo nuovo per l’Antitrust che ritiene i i requisiti territoriali legati alla sede operativa e legale “un freno ingiustificato e artificioso allo sviluppo dimensionale delle imprese”, visto che produce “una compartimentazione a livello di mercato limitata agli ambiti regionali”. Non è contrario alla libertà di concorrenza concedere fondi a favore di imprese che producano “esclusivamente” in un territorio, ma lo è se viene costituita una “barriera all’ingresso” che limiti “indebitamente la platea dei soggetti che possono beneficiarne”.
L’Antitrust aveva inviato le proprie osservazioni alla Regione Friuli Venezia Giulia dando 60 giorni di tempo per avviare iniziative “per rimuovere la violazione della concorrenza”. Invece da Trieste è arrivata “una complessiva critica al parere stesso, senza offrire alcuna giustificazione di interesse generale sottesa alla previsione del doppio requisito territoriale censurato che potesse essere idonea a superare i rilievi dell’Autorità”. Così l’Antitrust ha disposto l’impugnazione davanti al Tar Friuli Venezia Giulia delle due delibere.