Un lavoratore nel settore sanitario può essere obbligato a vaccinarsi? E rifiutando il vaccino anti Covid può andare incontro alla sospensione o addirittura al licenziamento? Indipendentemente dal fatto che il governo decida in futuro di rendere la vaccinazione obbligatoria, la legge prevede che il datore tuteli l’integrità fisica dei dipendenti. Norma che giustificherebbe la sospensione del dipendente che non si vaccina, per esempio secondo il giuslavorista Pietro Ichino. La ragione è quella che l’avvocato Aldo Bottini, presidente dell’associazione Avvocati giuslavoristi italiani (Agi) definisce “impossibilità temporanea a rendere la prestazione in sicurezza”. Un’ipotesi che non convince il giudice del Lavoro, Riccardo Atanasio: “Non c’è un nesso tra l’idoneità al lavoro e il rifiuto di un vaccino attualmente non obbligatorio”. La questione è tutt’altro che teorica, come sa bene il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, che spera di non dover licenziare metà dei dipendenti di una Rsa gestita dal suo comune. E che ha scritto qualche giorno fa al premier Giuseppe Conte chiedendo un riscontro urgente.

“Vi chiedo come ritenete che debba affrontare la situazione della Casa di Riposo “Camilla Spighi”, nell’obiettivo di garantire la sicurezza della struttura e di preservare quanto più possibile il lavoro di tutti i dipendenti” ha scritto il primo cittadino rivolgendosi direttamente al presidente del Consiglio e al ministro della Salute Roberto Speranza. Nella casa di riposo comunale 16 dipendenti della Rsa hanno rifiutato di vaccinarsi contro il Covid. Baccini, che attenderà fino al 18 gennaio la decisione definitiva dei dipendenti, è un avvocato e ha ben chiaro che “il carattere facoltativo del vaccino consente di esprimere legittimamente il rifiuto, ma espone le strutture di gestione di servizi socio-sanitari a gravi responsabilità”. In un’intervista a Repubblica, il presidente della Società dei medici delle Rsa (Simersa), Giovanni Belloni, taglia corto: “Se non si vaccinano vanno sospesi senza retribuzione”. Di obbligo si discute, ovviamente e innanzitutto, anche per i medici. Tanto che il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, non si stanca di ribadire i doveri deontologici dei medici, “che devono tutelare se stessi e gli altri”. Ma a sostegno dell’obbligo per i medici, sostiene Anelli, ci sono anche elementi di diritto pubblico, “come la legge 24/2017 per la sicurezza delle cure e la Legge 81, il Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, che in situazioni particolari impongono ai medici la vaccinazione, si per prevenire la malattia professionale, sia per tutelare l’utenza”. Eppure la questione rimane dibattuta. Secondo Claudio Mendicino, medico del Lavoro Pubblico a Milano, “nell’attuale quadro normativo l’obbligatorietà non c’è, e a mio parere non la si può derivare nemmeno dalla Legge 81″. Mendicino, che si è appena vaccinato e sostiene fortemente la campagna vaccinale, porta l’esempio dell’antitetanica: “Una vaccinazione necessaria in molti ambiti professionali, ma ciò che la rende obbligatoria è una legge specifica, non il Testo unico sulla sicurezza”. A dire che nessun trattamento sanitario può essere imposto senza una legge specifica è la Costituzione, e ad oggi il governo conferma l’intenzione di non volerla fare, questa legge, o almeno non in questa prima fase. “Rispondere ai reticenti con l’imposizione di un obbligo”, osserva Mendicino, “potrebbe allontanarli. Confido che abbiamo margini enormi per convincerli con argomenti di tipo tecnico-scientifico”.

Ma la questione non riguarda solo gli ospedali. E un obbligo qualcuno lo ha trovato. Lo prevede il Codice civile per “l’imprenditore, pubblico o privato, di adottare “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, dice il giuslavorista ed ex parlamentare Pietro Ichino citando l’articolo 2087 del Codice. E in base a questo ritiene ragionevole che il datore di lavoro possa e debba pretendere la vaccinazione anti Covid senza per questo contraddire l’articolo 32 della Costituzione. “Perché il datore non può ignorare ciò che dice la scienza, soprattutto nel caso di medici e personale sanitario”. Che fare allora se il lavoratore rifiuta ugualmente il vaccino? “Dove non percorribile l’opzione del telelavoro o di un’altra mansione, il rifiuto potrebbe legittimare il datore a porre il lavoratore in aspettativa non retribuita per impossibilità temporanea a rendere la prestazione in sicurezza”, è l’opinione dell’avvocato e presidente Agi, Aldo Bottini, che precisa come il tema non vada trattato in termini disciplinari. “Se la sospensione si prolunga in modo indefinito, tanto da provocare un danno non sostenibile, potremmo infatti ipotizzare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo”. Un’eventualità estrema, concordano Ichino e Bottini, che auspicano un intervento del legislatore per fugare ogni dubbio.

Convinto della necessità di una legge quanto dell’utilità di vaccinarsi anche il magistrato Riccardo Atanasio, giudice del Tribunale del Lavoro di Milano. A convincerlo meno è l’ipotesi che un no al vaccino basti a respingere la prestazione del lavoratore tanto da metterlo in aspettativa non retribuita. Al netto dei sanitari, per i quali ammette la possibilità di ipotizzare l’obbligo visti i rischi della professione e le responsabilità verso terzi, Atanasio nega che si possa obbligare chiunque altro a vaccinarsi in assenza di una legge. “Fino ad oggi il datore ha verificato la salute dei dipendenti misurando loro la temperatura. E se sono sani sono idonei al lavoro”, spiega. “Per sospendere qualcuno devo essere nell’assoluta impossibilità di ricevere la sua prestazione, l’inidoneità deve essere attuale. Perché mai un lavoratore attualmente privo di sintomi e controllato all’accesso non dovrebbe essere in grado di lavorare?”, domanda il magistrato, e rilancia sull’opportunità di una decisione politica per una legge sull’obbligatorietà dei vaccini anti Covid.

Come ribadisce più volte il sindaco Baccini nella lettera indirizzata anche al governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Perché “neppure la sospensione dalle mansioni lavorative o il collocamento in aspettativa dei lavoratori o addirittura il licenziamento possono essere soluzioni prive di ripercussioni sul funzionamento dei servizi, nonché per il maggior carico di spesa pubblica connesso al reclutamento di sostituti e per le inefficienze connesse”, scrive. E infine: “Si tratta di situazioni che avrete sicuramente previsto e sulle quali avrete individuato forme di gestione e soluzione, che però non sono state esplicitate, quantomeno per le vie istituzionali. Data l’estrema importanza dei temi in questione, resto in attesa di un riscontro urgente”.

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