Via libera agli spostamenti nelle seconde case anche fuori Regione. A stabilirlo è il nuovo Dpcm che regola gli spostamenti e le misure anti-Covid dal 16 gennaio. In giornata è arrivata anche la precisazione di Palazzo Chigi: il divieto a varcare i confini regionali non vale per le seconde case, di proprietà o in affitto.
Nel precedente decreto, che regolava le festività natalizie, veniva espressamente vietato lo spostamento verso le seconde case: “È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione”, era scritto nel decreto di Natale.
Nel nuovo Dpcm invece la specifica che vieta lo spostamento verso la seconda abitazione non è presente. Palazzo Chigi ha poi precisato che “il divieto a varcare i confini regionali non vale per le seconde case, di proprietà o in affitto, che rientrano nella fattispecie secondo cui è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione“. La possibilità vale per tutte le Regioni, siano esse gialle, arancioni o rosse.
La possibilità però non vale in generale: negli altri casi, resta vietato fino al 15 febbraio l’attraversamento dei confini regionali. Si potrà viaggiare tra Regioni solamente per “lavoro, salute e urgenza” o per tornare alla propria “abitazione, domicilio o residenza“. Resterà anche valido il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, durante il quale non si potrà uscire se non per i motivi indicati sopra.
Secondo quanto stabilito nel nuovo Dpcm, in tutte le Regioni ci si potrà spostare per andare a trovare parenti e amici solamente una volta al giorno, nei limiti di massimo due persone oltre a quelle già conviventi. Dal computo sono esclusi i minori di 14 anni, le persone disabili o non autosufficienti. Nelle zone gialle ci si può spostare all’interno della Regione. In quelle arancioni e rosse solo all’interno del proprio Comune.
Restano valide le eccezioni per i piccoli Comuni con una popolazione minore a 5mila abitanti. In zona rossa, gli abitanti potranno uscire dal territorio comunale per una distanza “non superiore a 30 chilometri dai relativi confini”, con esclusione in ogni caso degli spostamenti “verso i capoluoghi di provincia”.