Chi può andare in una seconda casa? E chi può viaggiare tra Regioni di colore diverso? Come funzionano le visite a casa di amici e parenti? E le visite a una casa che si vuole acquistare o affittare, ma si trova in un altro comune? Il governo ha pubblicato tutti i chiarimenti ai dubbi che possono essere sorti dopo l’ultimo Dpcm che regolerà, fino al 5 marzo, le misure per prevenire il contagio e contenere la pandemia di Sars-Cov-2. Ecco le domande e risposte.
Si può andare nelle seconde case?
In base alle Faq del governo “è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone ‘arancione’ o ‘rossa’), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021”. La condizione, si legge, è dovuta al fatto che questa possibilità di spostamento è “limitata al ‘rientro'”. Dal 16 gennaio 2021 “le disposizioni in vigore consentono di fare ‘rientro’ alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette ‘seconde case'”, si ricorda. Il titolo per recarsi nella seconda casa “per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021″. Sono dunque esclusi “tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione)”, si precisa nelle Faq del Governo. E ancora: “Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo”. Poi la precisazione conclude: “La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato”.
Chi può viaggiare da una regione all’altra di colore diverso?
Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla rossa (quindi arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, “esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute”. È inoltre consentito “se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista”, si legge nelle Faq. Tra le possibilità c’è anche “la partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino al secondo grado) o di unico parente rimasto”.
Non ho macchina o patente, o sono non autosufficiente, posso farmi accompagnare?
Se una persona è giustificata a spostarsi tra Regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici. Nel caso in cui l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la mascherina. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma un solo parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste. All’interno della zona rossa si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficiente perchè è “una condizione di necessità”. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie bisogna però tenere presente “che sono categorie più vulnerabili e quindi occorre cercare di proteggerle dai contatti il più possibile”.
Ci sono deroghe per genitori separati o divorziati?
I separati o divorziati possono andare a trovare i figli minorenni anche in un’altra Regione o all’estero: “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti”, si legge sul sito del governo. Questi spostamenti dovranno in ogni caso avvenire “scegliendo il tragitto più breve” e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie (persone in quarantena, positive, immunodepresse, eccetera). Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l’estero occorre informarsi sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare. È invece “possibile” ma “fortemente sconsigliato” spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per riprenderli all’inizio o al termine della giornata di lavoro perché “gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone”. Pertanto, questo spostamento è ammesso “solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore”. In questo caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, “percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno”. Ma se possibile, “è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi”.
Si può andare a trovare amici e parenti?
Fino al 5 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione) ed è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case. Ma le Faq confermano come, tra le 5 e le 22, una volta al giorno, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata situata nello stesso comune, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, tale spostamento è consentito anche entro i 30 chilometri dal confine del proprio comune (quindi anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia. Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.
Sono consentite le visite in carcere?
In area rossa, gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza” mediante “apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario”. In area rossa, per le visite alle persone “ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa”. In area arancione “sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere in orari compresi tra le 5 e le 22 e solo in ambito comunale. Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza”. In area gialla “sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere in orari compresi tra le 5 e le 22, nulla è variato rispetto alla situazione precedente al Dpcm del 3 novembre 2020 e pertanto tali spostamenti sono consentiti”.
Si può andare in automobile con non conviventi?
Si può usare l’automobile “con persone non conviventi, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina”. L’obbligo di indossare la mascherina – si legge ancora – “può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore”.
Chi può (e chi no) praticare l’asporto dopo le 18?
“La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili con codice Ateco 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice Ateco 47.25)”. La regola vare per tutte le fasce, dalla gialla alla rossa. “La consegna a domicilio – si legge ancora – è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti”. Nelle sezioni sulla zona arancione e rossa viene aggiunto che “è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati”.
Posso fare sport? Rispetto quali regole?
Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di 2 metri. È tuttavia possibile, “nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza”. E a proposito di bicicletta, il suo uso è consentito in zona rossa anche “per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità”. E pure, “per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro”. Regole analoghe valgono per l’attività motoria senza bicicletta, che può essere svolta individualmente e vicino casa, ma con la mascherina. Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione e, naturalmente, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito “a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione”.
Si possono svolgere le funzioni religiose?
In tutte le aree le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. Sono consentite anche le tumulazioni e le sepolture rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.
Sto acquistando o affittando una casa, posso spostarmi dal mio comune?”
È possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto”, chiarisce il governo. “Tuttavia – si legge ancora – le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate”.
Posso andare a pesca o a caccia?
“L’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all’interno dell’area gialla, consentite in area arancione solo nell’ambito del proprio comune, vietate in area rossa“, chiarisce il governo.
Ho una dog sitter, può assistere il mio cane?
Le Faq chiariscono che l’attività di dog sitting è “consentita” dal Dpcm perché si tratta “di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica”.