La Corte costituzionale interviene nuovamente sul sistema di attribuzione del cognome ai figli. Dopo la storica sentenza del 2016, con cui di fatto aveva dato il via libera al cognome della madre dei figli nati nel matrimonio, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile che regola l’assegnazione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio. Nelle motivazioni dell’ordinanza, depositata oggi, i giudici citano infatti se stessi nel ribadire che l’attuale meccanismo “è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia” e di “una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”. Permangono quindi squilibri e disparità fra i genitori a cui il legislatore non ha ancora posto rimedio, nonostante i ripetuti solleciti.

La vicenda nasce dal Tribunale di Bolzano che ha chiesto di dichiarare incostituzionale la norma del Codice “là dove non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno”. La Consulta però è andata oltre, rimettendo a se stessa la questione di legittimità dell’articolo 262, perché “qualora venisse accolta la prospettazione del Tribunale di Bolzano, in tutti i casi in cui manchi l’accordo dovrebbe essere ribadita la regola che impone l’acquisizione del solo cognome paterno“. In questo modo, però, verrebbe riconfermata “la prevalenza del patronimico, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell’uguaglianza è stata riconosciuta, ormai da tempo, dalla stessa Corte che ha più volte invitato il legislatore a intervenire“.

Il Parlamento ha sempre la possibilità di agire, ma i giudici hanno ritenuto “di sollevare – in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Cedu – la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui, in mancanza di accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori“. Nell’ordinanza, i giudici hanno anche richiamato la propria precedente giurisprudenza per ricordare che – al di là di come sono poste le questioni di legittimità costituzionale – ciò non può impedire al giudice delle leggi l’esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite”.

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