Il tribunale di Firenze ha respinto il ricorso per condotta antisindacale presentato dalla Nidil Cgil. Una sentenza che la società di delivery ha letto come una legittimazione del suo operato e una conferma che la collaborazione con i fattorini è di "natura autonoma". Ma il sindacato spiega: il giudice ha solo contestato l'utilizzo dello strumento processuale della condotta antisindacale
Nessuna vittoria giudiziaria per i colossi delle consegne a domicilio. La decisione del Tribunale di Firenze, che ha respinto il ricorso per condotta antisindacale presentato dalla Nidil Cgil nei confronti di Deliveroo, era stata letta in termini trionfali dalla società: “Questa sentenza conferma la legittimità del modello adottato da Deliveroo e il percorso seguito con l’applicazione del Ccnl che riconosce importanti tutele ai rider che collaborano con noi”, ha dichiarato Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italy. L’azienda ha anche sottolineato l’individuazione della “natura autonoma del rapporto di collaborazione dei rider” da parte del giudice del lavoro. Ma per Ilaria Lani della Nidil Cgil di Firenze le cose non stanno affatto così. “È l’esatto contrario: il ricorso è stato rigettato perché mancano gli elementi per definire la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dei rider”, sostiene. “Il giudice non entra nemmeno nel merito del contratto. Questa è una strumentalizzazione ridicola di Deliveroo, anche perché gran parte delle altre sentenze su casi individuali vanno in senso opposto”. La più recente è quella del Tribunale di Palermo, che ha obbligato Glovo ad assumere un suo fattorino a tempo indeterminato.
In questo caso il punto centrale del ricorso presentato dalla Cgil riguardava il contratto firmato tra AssoDelivery, l’associazione delle piattaforme del food delivery, e il solo sindacato Ugl, considerato una truffa dai confederali perché legittima il cottimo e già bocciato dal Ministero del lavoro. Lo stesso Ministero che in agosto aveva convocato un tavolo a Roma per arrivare a un punto di caduta con le aziende ma è stato superato dall’accordo firmato dopo una trattativa sottobanco con Ugl, sindacato minoritario e considerato vicino alle aziende. “Questo contratto sottoscritto con un sindacato di comodo è stato imposto ai fattorini: chi non firmava perdeva la possibilità di consegnare. Un ricatto vero e proprio”, ricorda ancora Lani. Da qui il ricorso per condotta antisindacale, previsto dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Il giudice lo ha rigettato facendo esultare Deliveroo, che ha interpretato la decisione come una legittimazione di quel contratto. “Non è così. Il giudice non si esprime sul contratto firmato con Ugl né qualifica la natura del lavoro del rider, anzi: ritiene che lo strumento processuale della condotta antisindacale non possa essere utilizzato proprio per l’impossibilità di effettuare approfondimenti sulla natura di questo rapporto”.
In altre parole secondo il giudice l’articolo 28 si può applicare solo a rapporti di lavoro di cui è certa la natura subordinata, ma nel caso specifico dei rider ritiene non ci siano abbastanza elementi per stabilirlo. E su questo punto la Cgil non è convinta: “Le organizzazioni sindacali devono poter agire a tutela dei lavoratori prescindendo dalla tipologia contrattuale. Escludendo la condotta antisindacale viene meno uno strumento importante per la difesa dei diritti”. Anche la Uil respinge l’interpretazione di Deliveroo: “La decisione dimostra che la legislazione attuale non è ancora adeguata e non sostiene a sufficienza l’azione contrattuale”, sostiene la segretaria confederale Tiziana Bocchi. “Questo provvedimento non sancisce però alcuna vittoria per le piattaforme del food delivery, ma ribadisce che la strada intrapresa dalla nostra contrattazione collettiva è la via maestra da seguire per rafforzare i diritti dei rider”.