Sono appena in quindici, ma il loro caso farà scuola per tutti i lavoratori italiani. Del rifiuto di vaccinarsi di alcuni infermieri del policlinico San Martino di Genova – poi risultati positivi al Covid – si occuperanno gli uffici romani dell’Inail, su richiesta della direzione territoriale ligure. Al termine della prima fase di vaccinazioni, infatti, 593 dei 3.120 infermieri e tecnici del maggiore ospedale regionale (il 19%) hanno scelto di non ricevere la somministrazione a cui avevano diritto. Quindici di loro, nei giorni seguenti, si sono contagiati mentre erano al lavoro. Il quesito da sciogliere, sollevato all’ente specializzato dal direttore amministrativo Salvatore Giuffrida, diventa il seguente: ammalarsi in corsia dopo aver detto no al vaccino va considerato infortunio sul lavoro, con l’insieme di tutele che ne deriva? O il dipendente andrà considerato in semplice malattia? O ancora – come ventilato da Giuffrida al Secolo XIX – il diniego può rendere inidonei al contatto con i pazienti, o addirittura portare all’aspettativa obbligatoria e non retribuita?

“Chiedo se si riconduca all’infortunio sul lavoro, con conseguente applicazione delle relative tutele, l’ipotesi in cui il personale contragga il virus senza aver aderito alla profilassi vaccinale, oppure se venga fatto un distinguo tra chi non si è sottoposto volontariamente oppure per una particolare condizione di salute”, si legge nella richiesta di parere inviata il 17 gennaio dal dirigente ospedaliero. “Questa Direzione territoriale, in virtù della complessità e delicatezza della problematica evidenziata – concernente molteplici aspetti eterogenei – ritiene indispensabile e opportuno sottoporre la questione direttamente alla Direzione centrale competente”, è la replica arrivata a stretto giro dal direttore della sede ligure dell’Inail Marco Quadrelli.

Insomma, la domanda – che riguarda in potenza non solo gli infermieri, ma anche insegnanti, forze dell’ordine e le altre categorie professionali da vaccinare nei prossimi mesi – merita una risposta valida per tutta Italia. Peraltro, con una circolare di aprile 2020, l’Inail stesso ha introdotto una “presunzione semplice di origine professionale” del contagio da Covid per gli operatori sanitari: vale a dire che, salvo prova contraria, la malattia si considera contratta sul luogo di lavoro.

Dalla sede nazionale trapela che l’istruttoria, per la sua importanza, verrà probabilmente affidata a più di una tra le 22 Direzioni centrali. Ma da Genova il quesito arriverà accompagnato da un parere, orientato – a quanto apprende ilfattoquotidiano.it – a far rientrare il caso degli infermieri del San Martino nella fattispecie dell’infortunio sul lavoro. Se il vaccino non è un obbligo – è il ragionamento dell’ufficio locale – non si può far discendere dall’esercizio di un diritto, qual è il rifiuto della dose, conseguenze penalizzanti sul piano delle tutele. Per esempio l’assenza di indennità economica e assistenza sanitaria a carico dell’Inail, oltre al conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto, superato il quale scatta la possibilità del datore di licenziare (mentre i giorni di assenza per infortunio sul lavoro non vengono conteggiati). Tutto ciò varrebbe a maggior ragione nel caso in cui il rifiuto del vaccino non sia una scelta ideologica ma sanitaria, consigliata dal medico per condizioni di fragilità personale. E i dirigenti liguri dell’ente sono perplessi anche sull’idea di considerare il Covid un rischio “tipico” delle professioni sanitarie, da cui far discendere – ad esempio – sanzioni disciplinari per chi non si vaccina: il coronavirus sarebbe piuttosto un rischio sociale, di fronte a cui un infermiere va considerato vulnerabile alla pari di qualsiasi altro cittadino.

Un’impostazione che non trova d’accordo il direttore amministrativo Giuffrida: “Nel 2020 è stato deciso che aver contratto l’infezione, per il personale sanitario, era da ritenersi un infortunio sul lavoro, e mi sembra logico. Ma è la stessa cosa se questo accade quando si è rifiutata una protezione a cui si aveva non solo diritto ma anche priorità di accesso?”, si chiede. “Di sicuro, si è trattato di una grave inadempienza deontologica da parte di chi opera in strutture sanitarie e ha il dover di curare la propria salute, oltre a quella dei pazienti, per il principio implicito che l’una dipende dall’altra. Non voglio suggerire soluzioni, né spingere verso una o un’altra, dico solo che qui si apre una questione giuridica e mi pare opportuno che l’Inail la valuti e dia una risposta”.

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