La controversia era nata dopo che Pier Camillo Davigo, all’epoca consigliere togato del Csm, accusava il magistrato di aver indagato su Pierluigi Boschi - padre di Maria Elena all'epoca ministra delle Riforme- mentre era consulente di Palazzo Chigi, guidato in quel momento da Matteo Renzi. Rossi aveva opposto in sua difesa le date, aveva cessato l’incarico nel dicembre del 2015 mentre le indagini su Banca Etruria erano partire nel febbraio 2016
Roberto Rossi resta a guidare la procura di Arezzo. Il magistrato ha vinto il ricorso presentato al Consiglio di Stato e rimarrà a capo dell’ufficio inquirente aretino. Incarico che attualmente ricopre grazie alla sospensiva che gli aveva permesso comunque di rimanere a guidare l’ufficio. Rossi aveva chiesto di annullare il voto del Csm che non lo aveva confermato nel suo incarico, nell’ottobre del 2019. Aveva già ottenuto a fine luglio, sempre da parte del Consiglio di stato, la sospensiva del provvedimento che gli era valso il reintegro provvisorio. In primo grado, invece, davanti al Tar, era andato incontro a una conferma della bocciatura. La controversia era nata dopo che Pier Camillo Davigo, all’epoca consigliere togato del Csm, lo accusava di aver indagato su Pierluigi Boschi – padre di Maria Elena all’epoca ministra delle Riforme- mentre era consulente di Palazzo Chigi, guidato in quel momento da Matteo Renzi. Rossi aveva opposto in sua difesa le date, aveva cessato l’incarico nel dicembre del 2015 mentre le indagini su Banca Etruria erano partire nel febbraio 2016.
Tre, in buona sostanza, i punti sui quali il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Rossi. Un primo è proprio relativo all’incarico di consulenza presso Palazzo Chigi: secondo il Consiglio di Stato non era un incarico assolutamente politico. In ogni caso, altro punto, l’incarico era cessato al momento in cui partirono le indagini sul crac di Banca Etruria. Inoltre, terzo e ultimo punto “il Ministro della Giustizia esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi”. Questa formula, si ricava dal dispositivo del Consiglio di Stato, esclude una valutazione sulla credibilità, autorevolezza e indipendenza del profilo professionale del magistrato, che è propria della sola sfera di valutazione dell’organo di governo autonomo della magistratura”. La conclusione è che “il concerto negativo del Guardasigilli è illegittimo per aver esorbitato dall’ambito delle sue attribuzioni”.