Per i lavoratori stagionali danneggiati dalle chiusure per fronteggiare l’emergenza Covid il decreto Sostegni prevede una nuova indennità una tantum di 2.400 euro. Sarà erogata ai soggetti già beneficiari del bonus 1000 euro previsto dal decreto Ristori. Le indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. La domanda andrà presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021.
L’aiuto spetterà agli stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo e non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi.
La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati in imprese del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto e abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi.
I 2.400 euro andranno anche ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali con gli stesi requisiti, agli intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra gennaio 2019 e oggi, agli autonomi privi di partita Iva che da gennaio 2019 ad oggi abbiano avuto contratti autonomi occasionali, non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e siano iscritti alla gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile, agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito 2019 superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva iscritti alla Gestione separata. Tutte queste categorie non devono avere un contratto di lavoro subordinato (se non intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) né una pensione.
Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali i 2.400 euro spettano se sono stati titolari nel periodo compreso tra il gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate, e nel 2018 hanno avuto uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate. Inoltre non devono avere una pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito non superiore a 75.000 euro e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità è riconosciuta la stessa indennità. Idem ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito non superiore a 35.000 euro.
La società Sport e Salute S.p.A. erogherà nel limite massimo di 350 milioni di euro un’indennità complessiva ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paraolimpico, le società e associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività causa Covid.