Il Consiglio superiore della magistratura va citato come parte offesa nel procedimento a carico dell’ex consigliere ed ex pm Luca Palamara. Lo ha stabilito il gup di Perugia Piercarlo Frabotta nel corso dell’udienza preliminare che si è svolta nel capoluogo umbro, disponendo con un provvedimento scritto “la notifica nei confronti del Csm quale persona offesa-danneggiata dai delitti di corruzione per i quali si procede”. Il motivo, spiega il giudice, è che l’ex presidente dell’Anm è accusato “nella veste di componente togato del Csm, di aver asservito la funzione consiliare all’interesse privato dell’imprenditore Fabrizio Centofanti, ricevendone in cambio molteplici utilità, per sé e per gli altri”. In questo contesto di “stabile asservimento”, inoltre, successivamente sono state contestate a Palamara le accuse di corruzione e corruzione in atti giudiziari “in ipotesi d’accusa commessi sempre nella veste di consigliere superiore. Va pertanto disposta – conclude il giudice – la citazione del Csm in persona del suo vicepresidente pro-tempore“.

Nel corso dell’udienza preliminare il gup ha sciolto inoltre la riserva sulla costituzione di altre parti civili, ammettendo sia la presidenza del Consiglio dei Ministri che il ministero della Giustizia “nei confronti di Luca Palamara, Fabrizio Centofanti e Adele Attisani in relazione all’imputazione di corruzione e concorso in corruzione”. Ammessa inoltre la costituzione di parte civile del ministero di via Arenula nei confronti di Palamara e dell’ex procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio “in relazione all’imputazione di concorso in rivelazione e di rivelazione di di segreto d’ufficio rispettivamente ascritte” e di Palazzo Chigi nei confronti di Giancarlo Manfredonia “in relazione al delitto di favoreggiamento personale”. Entra, infine, come parte civile anche l’associazione Cittadinanzattiva “nei soli confronti di Luca Palamara, Adele Attisani e Fabrizio Centofanti limitatamente alle imputazioni di corruzione e concorso in corruzione”.

Il giudice ha poi stabilito che la competenza del procedimento a carico di Palamara resta a Perugia. La decisione è arrivata dopo che la difesa dell’ex pm nelle scorse settimane aveva sollevato la questione della competenza territoriale ritenendo che spettasse a Trapani procedere, poiché una delle contestazioni mosse dalla Procura di Perugia era avvenuta a Favignana. “E evidente come non sia in alcun modo sostenibile la competenza per territorio del tribunale di Trapani – scrive il gup motivando la decisione – posto che l’utilità descritta, soggiorno a Favignana dell’agosto 2014, non costituisce né la prima né l’ultima delle indebite utilità che Palamara avrebbe ricevuto da Fabrizio Centofanti”. Ne deriva quindi che, “tanto con riferimento al reato di corruzione originariamente contestato e poi modificato”, quanto con riferimento “agli ulteriori delitti di corruzione contestati in via suppletiva il luogo di consumazione deve essere individuato in Roma, alla data del 30 luglio 2017, epoca quest’ultima di ricezione dell’ultima utilità secondo quanto ipotizzato”. Va quindi “senz’altro affermata – conclude il giudice – la competenza funzionale del tribunale di Perugia“. La prossima udienza è prevista per il 23 aprile.

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