La Corte costituzionale, con ordinanza (che sarà depositata la prossima settimana) relativa al problema del cosiddetto “ergastolo ostativo”, cioè alla disposizione di legge che considera la “collaborazione con la giustizia” l’unica prova certa del ravvedimento del condannato ai fini della concessione della libertà condizionale, ha ritenuto che questa disposizione contrasta con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nonché con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e ha rinviato la trattazione dell’udienza a maggio 2022, “per consentire al legislatore di adottare gli interventi che tengano conto, sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi”.

Mi astengo, per deontologia professionale (essendo stato per nove anni Giudice della Corte costituzionale), da qualsiasi commento su questa decisione e desidero soltanto dare il mio punto di vista su questa difficilissima questione, la cui problematica soluzione è stata giustamente rimessa al Legislatore.

A mio avviso i nostri parlamentari dovrebbero avere la mente ben sgombra dall’influenza invasiva e unilaterale dell’imperante pensiero unico dominante del neoliberismo (che sembra abbia addirittura offuscato la stessa Avvocatura dello Stato), tenendo presente che tale pensiero ha cancellato l’idea stessa dello “Stato comunità” e ha incentrato l’attenzione sui singoli soggetti, preoccupandosi degli “individui” (come da tempo fa la Corte dei diritti dell’uomo emettendo sentenze in pieno contrasto con la nostra Costituzione) e ponendo in secondo piano il ben più consistente “diritto di difesa” di tutti i cittadini (il “popolo sovrano”) nei confronti della criminalità organizzata.

Inoltre, nella ricerca di un altro elemento di prova dell’avvenuto ”ravvedimento” del condannato, ritenendosi che sia illegittimo riferirsi alla sola collaborazione con la giustizia, è a mio avviso da tener presente che, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, il “cittadino” (che è titolare di diritti fondamentali, tra i quali primeggia il diritto “dell’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, art. 3 Cost., comma 2), è da considerarsi non solo come “singolo”, ma anche e soprattutto come “parte” del popolo, cioè di un elemento “strutturale” dello “Stato comunità”. E appare invero molto difficile “provare” che un criminale che si sia macchiato di innominabili delitti possa essere considerato pienamente “rieducato” senza aver di fatto collaborato con la giustizia, e che gli si possa, in assenza di tale requisito, restituire lo status di “cittadino” della Repubblica, con tutti i “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.) che questo status comporta.

Vedremo cosa deciderà il Parlamento e se esso sarà in grado di trovare un altro sicuro elemento di prova del ravvedimento, tale da sostituire la “collaborazione di fatto” con la Giustizia. Da parte mia mi limito a ricordare che il Procuratore della Repubblica Nino Di Matteo ha dichiarato che la cancellazione della collaborazione con la giustizia come condizione per la concessione della libertà condizionale toglierebbe alla magistratura un importantissimo strumento di indagine e darebbe un colpo mortale alla costruzione di un sistema penalistico idoneo a sconfiggere la mafia, come già richiesto da Totò Riina.

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