Qualche giorno fa ho ritrovato in un cassetto una mia foto scattata a Lourdes durante un pellegrinaggio militare alla fine degli anni Novanta. Ricordo bene la meraviglia nel vedere allora le donne in divisa delle altre nazioni europee. Ora mi rendo conto che quel mio stupore misurava l’arretratezza del nostro Paese.

Il diritto di tutti i cittadini, dell’uno e dell’altro sesso, di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza era scolpito a chiare lettere nell’art. 51 della Costituzione del 1948, ma nell’ordinamento militare (e non solo) esso era ostacolato da una normativa dettata dal pregiudizio che determinate attività non siano adatte alla natura della donna. Per l’attuazione del principio costituzionale abbiamo dovuto aspettare il 2000 quando l’Italia, ultima tra i Paesi della Nato, ha finalmente aperto le porte delle Forze armate al reclutamento femminile.

A vent’anni da quella riforma “epocale”, non possiamo non registrare con preoccupazione un altro ritardo, che consiste nel mancato adeguamento del vetusto codice penale militare (1941) alla presenza sempre maggiore di donne, che sono oggi oltre il 7% dell’intero organico. Questa grave lacuna normativa è stata più volte rilevata da Marco De Paolis, attualmente Procuratore generale militare presso la Corte d’Appello di Roma. Ma qualcosa si muove in Parlamento, dove dal 10 marzo scorso è iniziato l’esame, nelle Commissioni congiunte Difesa e Giustizia, di due disegni di legge che prevedono l’introduzione nel codice penale militare di pace di reati corrispondenti a quelli di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori (stalking).

Dell’iniziativa legislativa ho parlato molto con l’avvocato Antonio Vele, esperto di diritto penale militare. Secondo lui le nuove fattispecie rispondono a un’esigenza reale di maggior tutela dei diritti del personale femminile e in generale la previsione di reati militari affini a quelli comuni ha la sua legittimazione “sempreché sia individuata la ragione giustificatrice dell’attribuire cognizione al giudice speciale, non oltrepassando limiti rigorosi nei confronti della giurisdizione ordinaria”. Con riguardo ai reati sessuali, deve trattarsi cioè di condotte commesse da appartenenti alle Forze armate, in ambito militare e ai danni di altri militari. Come si legge all’art. 103, comma 3, della Costituzione, i Tribunali militari “in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate”.

Per rendere effettiva la tutela, non è però sufficiente intervenire sul diritto penale sostanziale, ma occorre anche disciplinare l’utilizzo di strumenti che assicurino soddisfacenti chance probatorie. Sul punto l’avvocato Vele è stato molto chiaro nella nostra ultima chiacchierata telefonica: “È condivisibile l’orizzonte del legislatore che però dovrebbe cogliere l’occasione per applicare strumenti investigativi – si pensi alle intercettazioni – nel caso di gravi reati militari (come in alcune delle ipotesi analizzate) che richiedono strumenti efficaci per la funzionalità del procedimento penale militare. L’attuazione del diritto penale sostanziale, infatti, si concretizza anche attraverso la predisposizione di strumenti idonei ai fini investigativi. È opportuna, dunque, una rigorosa riflessione per superare barriere legate alla ‘privacy’ dell’ambiente militare in rapporto all’obbligatorietà dell’azione penale, garantendo entro determinati limiti un’omogeneità di trattamento tra militari e non militari (art. 3 e 112 Cost.)”.

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