Un vademecum con le regole per accedere al Superbonus del 110% sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Lo ha preparato l’Associazione Luca Coscioni, con la collaborazione di Confedilizia, per aiutare i cittadini che hanno bisogno di risposte sull’applicazione della norma introdotta nell’ultima legge di Bilancio. “Ovviamente per poter accedere a un beneficio di questo tipo occorre il supporto di figure professionali che possano supportare tecnicamente il progetto e la relativa richiesta, come accade per gli altri Superbonus”, spiega Rocco Berardo, coordinatore delle attività per i diritti delle persone con disabilità dell’Associazione Luca Coscioni. I soggetti con disabilità grave, indipendentemente dall’età, hanno diritto alla detrazione per le spese per l’installazione di una serie di strumenti idonei a favorire la mobilità. La manovra prevede poi l’applicabilità anche nel caso in cui gli interventi vengono effettuati in favore di persone over 65.
Il Superbonus spetta ai condominii residenziali, all’unico proprietario di un piccolo edificio (non superiore a 4 unità immobiliari), alle persone fisiche su edifici unifamiliari o su unità (site in edifici plurifamiliari) con ingresso autonomo e funzionalmente indipendenti nonché ad enti quali Onlus e simili. Tra i vari interventi inclusi nel calcolo del Superbonus ci sono, per citarne alcuni, gli impianti solari fotovoltaici (e sistemi di accumulo) connessi alla rete elettrica su edifici e l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Quali sono i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche?
Sono ammessi al Superbonus, come lavori trainati al seguito di lavori trainanti di efficientamento energetico (ma non di lavori antisismici), i tradizionali interventi già previsti dall’art. 16-bis comma 1, lett. e), del Tuir, in questo caso estesi anche a favore di persone over 65 anni, e cioè gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con gravi disabilità.
Particolarità e requisiti
Gli interventi eseguiti devono rispettare i requisiti minimi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 e, nel loro complesso, assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, o, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. I materiali isolanti utilizzati inoltre devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente dell’11 ottobre 2017. La detrazione del 110% non si applica agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche se associati ad interventi antisismici. In quel caso spetta la ordinaria detrazione Irpef del 50% in 10 anni.
Quali benefici e come si ricevono?
Per le spese effettuate dall’1.7.2020 al 30.6.2022 (salvo in determinati casi al 31.12.2022 oppure per gli Iacp al 30.6.2023) si può beneficiare di una detrazione dall’Irpef pari al 110% delle spese stesse, ripartite in 5 quote annuali di pari importo (in 4 quote per le spese relative al 2022). L’importo massimo della spesa, aggiunge l’associazione Luca Coscioni, varia a seconda dell’intervento e della tipologia di immobile considerato. Per gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche, ammessi al Superbonus per le spese sopportate dall’1.1.2021, il tetto di spesa è pari a 96.000 euro per unità immobiliare. In luogo della fruizione della detrazione, è possibile optare per la cessione a terzi (anche a banche e altri intermediari finanziari) o per lo sconto in fattura.
La cessione del credito oppure lo sconto in fattura per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
L’Agenzia delle Entrate, nella sua guida al Superbonus aggiornata a febbraio 2021, ha chiarito che, a partire dal 1° gennaio 2021, l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura può essere esercitata anche per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Tale interpretazione dell’Agenzia è importante in quanto il legislatore è intervenuto solo sull’art. 119 del decreto “Rilancio”, aggiungendo tra i lavori cosiddetti “trainati” quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Visto di conformità e asseverazione
È necessario avere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione (nel caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito) e l’asseverazione (rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori) da parte di tecnici abilitati sul rispetto dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6.8.2020 e sulla corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
A chi rivolgersi per progettare e effettuare interventi?
La gestione del Superbonus al 110% è in sé complessa e necessita di una serie di competenze professionali trasversali (tecniche, legali, fiscali, urbanistiche). Il Superbonus non può essere gestito con il “fai da te”, precisa l’associazione Coscioni, pena il rischio di errori che potrebbero compromettere la fruizione dell’incentivo. Inoltre, potrebbe essere conveniente o opportuno sfruttare anche gli altri “bonus edilizi” in atto – nella loro formula potenziata – fino al 31 dicembre 2021. Proprio per questo il suggerimento è quello di rivolgersi alle associazioni territoriali di Confedilizia presenti in tutta Italia per avere un primo consiglio, mentre per avviare la pratica è necessario contattare un tecnico (ingegneri, architetti, geometri) per la realizzazione dello studio di fattibilità e per la verifica della conformità urbanistico/edilizia.
Cosa conviene valutare per decidere di optare a favore di una banca (o di altro soggetto) per la cessione del credito?
Secondo quanto riporta l’associazione Coscioni è preferibile chiedere più preventivi, in modo tale da poter fare confronti e scegliere quello più idoneo al proprio caso. Anche perché, ogni caso è a sé e i preventivi vanno costruiti intorno alle esigenze specifiche del richiedente, soprattutto se si tratta di una persona con disabilità grave. Gli aspetti da valutare per un confronto, oltre al costo di acquisto del credito ceduto, sono ad esempio gli interessi richiesti per un eventuale prestito ponte, la necessità o meno di aprire un conto corrente presso l’istituto bancario (ed il relativo costo), le spese per l’istruzione dell’intera pratica, oltre che la documentazione richiesta, i tempi di autorizzazione della pratica e quelli di concessione del prestito e dell’erogazione, poi, del prezzo di acquisto del credito.