Una semplice aggravante comune, prevista nei casi di “violenza commessa in ragione dell’origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa”. È questo il cuore del disegno di legge presentato dal centrodestra di governo (quindi senza Fratelli d’Italia) come alternativo al ddl Zan. “Un attacco alla legge Mancino”, le definisce il deputato del Pd Alessandro Zan, autore della legge contro l’omotransfobia già approvata alla Camera e ora intrappolata al Senato. “Non solo cancella le tutele del ddl Zan, ma, prevedendo solo un’aggravante comune, diminuisce le tutele per i crimini d’odio razziale, etnico, religioso. Un vergognoso insulto ai diritti in pieno stile sovranista”, aggiunge il parlamentare.

Il ddl Zan prevede di estendere il reato di propaganda e istigazione a delinquere “per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” (previsto dalla legge Mancino) anche a “motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità“. Inoltre, prevede di applicare le aggravanti previste sempre dalla legge Mancino a chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati sulla stesse ragioni. Il testo depositato dalle forze di centrodestra al Senato, invece, prevede una modifica all’articolo 61 del codice penale, introducendo tra le aggravanti comuni anche “l’aver agito in ragione dell’origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità”. La proposta di legge del centrodestra, quindi, prevede meno tutele perché elimina dalle aggravanti le ragioni legato al genere e all’identità di genere. Inoltre, inquadrando i crimini d’odio (non solo quelli legati all’omotransfobia, ma anche per discriminazione razziale, etnica 0 religiosa) tra le aggravanti comuni, depotenzia l’efficacia della legge Mancino.

Il testo del centrodestra è formato da tre articoli, su iniziativa dei senatori Licia Ronzulli, Matteo Salvini, Paola Binetti, Gaetano Quagliariello. Dopo il primo articolo, gli altri due – si legge nell’illustrazione del progetto di legge – “assicurano invece un efficace apparato repressivo, attraverso la predisposizione di un sistema di ‘blindatura’ della circostanza: esso limita il potere del giudice di bilanciare tale circostanza aggravante con eventuali attenuanti“. Spariscono quindi i riferimenti, contenuti nel ddl Zan, all’attività di prevenzione ed educazione, utile nell’intenzione del proponente a evitare violenza e discriminazioni. È prevista infatti l’elaborazione con “cadenza triennale di una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni“. La mossa del centrodestra ha anche l’obiettivo di rallentare l’iter di approvazione: il ddl Zan è già stato approvato alla Camera, quindi con il del Senato riceverebbe il via libera definitivo, mentre discutere di una nuova proposta significherebbe far ricominciare l’iter da capo.

Ecco il testo del disegno di legge presentato del centrodestra di governo:
Art. 1
1. All’articolo 61 primo comma del codice penale dopo il n. 1) è aggiunto il seguente:”1:bis) l’aver agito in ragione dell’origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei soggetti che versano nelle condizioni di cui all’articolo 90-quater del codice di procedura penale;”.
Art.2
1. All’articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:”Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, i reati aggravati dall’articolo 61 n. I-bis), nonché i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4 ), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.”
Art. 3
1. All’art. 69-bis del codice penale sono aggiunte, dopo le parole “procedura penale”, le seguenti: “e per i delitti aggravati dall’art. 61 n. I -bis),”.

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