Mentre è in corso il processo con il rito ordinario a Milano, la Corte di appello di Roma, sezione I civile, ha accolto l’appello e annullato la sanzione decisa dalla Consob all’ex direttore de Il Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, per manipolazione informativa del mercato. Il giornalista aveva presentato ricorso contro la delibera dell’Autorità di vigilanza del 29 luglio del 2019 la cui ipotesi accusatoria contestava l’implementazione di pratiche commerciali e di reporting per incrementare artificiosamente i dati diffusionali del quotidiano di Confindustria. A Napoletano era stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 280 mila euro e il pagamento di una sanzione accessoria per un periodo di 16 mesi.
Secondo la Corte d’appello “difetta in radice la prova della colpevolezza di Napoletano. Va infatti da un lato escluso – scrivono i giudici – che il direttore responsabile o editoriale, in quanto soggetto distinto dal proprietario della testata, abbia in generale una responsabilità propria o di controllo dell’attività di marketing, il che esclude una presunzione di responsabilità per omesso controllo dell’attività svolta in tale ambito da altri soggetti”. Certo, prosegue la Corte, il direttore “può essere ugualmente responsabile per gli illeciti commessi in tale ambito“, ma solo “laddove sussista la prova della ‘suitas’ della condotta, vale a dire di una compartecipazione nell’illecito”. In questo caso, però, “l’onere della prova grava ovviamente a carico della Consob”, la quale invece – affermano i giudici – non avrebbe fornito prova adeguata degli addebiti.
Infatti, “nello scarno provvedimento sanzionatorio – scrive la Corte – risulta che Napoletano avrebbe ‘proposto, definito e disposto l’implementazione di pratiche commerciali e di reporting per incrementare artificiosamente i dati diffusionali de Il Sole 24 Ore “, ma “né nel provvedimento sanzionatorio, né nella comparsa di costituzione della Consob sono state evidenziate le circostanze di tempo e di luogo in cui Napoletano avrebbe proposto, definito ed implementato tale disegno illegittimo”. Nella sentenza, depositata oggi, la Corte d’appello riporta anche testimonianze dalle quali “emerge chiaramente non solo l’assenza di partecipazione di Napoletano alle strategie illecite, ma anche e soprattutto la distinzione dei ruoli nella materia”. La circostanza che il direttore “potesse interessarsi dell’andamento delle vendite è fatto del tutto normale”: ciò che avrebbe rilievo ai fini dell’incolpazione “sarebbe solo la partecipazione attiva e condizionante, con modalità peraltro illegittime, dell’attività di altri soggetti che avevano piena responsabilità e libertà di scelta, allorché adottarono strategie illecite per alterare i dati diffusionali”. Ma, sottolinea la Corte d’appello, “di tale compartecipazione attiva ed eziologicamente decisiva non c’è, si ribadisce, prova sufficiente”. “Soddisfazione” per la decisione della Corte viene espressa dall’avvocato Della Vecchia secondo cui “la sentenza arriva a conclusioni nette sul ruolo del direttore Napoletano, smontando l’accusa“.
La Consob era entrata dopo le contestazioni del pm Gaetano Ruta e gli accertamenti della Guardia di Finanza: moltissime copie digitali dichiarate erano false e quelle di carta finivano al macero con la conseguenza relativa sui ricavi considerati gonfiati. Secondo i giudici non vi è la prova “della attribuibilità anche a Napoletano delle condotte illegittime ovvero dell’incidenza decisiva e condizionante della sua azione rispetto a scelte che spettavano in assoluta autonomia ad altri soggetti”.
L’ex direttore – che si è sempre dichiarato estraneo alle contestazioni della procura di Milano – è l’unico imputato perché in sede di udienza preliminare il giudice aveva accolto la richiesta di patteggiamento dell’ex ad Donatella Treu e dell’ex presidente Benito Benedini. Accusati dei reati di false comunicazioni sociali e aggiotaggio informativo avevano patteggiato rispettivamente a un 1 anno e 8 mesi e 300mila euro e a 1 anno e 6 mesi e 100mila euro e come la stessa società Sole 24 Ore per cui era stata decisa una sanzione pecuniaria di 50.310 euro. Napoletano, la cui difesa rappresentata dall’avvocato Guido Alleva aveva chiesto il proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.
Dal procedimento erano usciti anche altri protagonisti con il risarcimento da quasi 3 milioni dalla Di Source Limited, la società Uk incaricata di gestire gli abbonamenti digitali all’estero fra il 2013 e il 2016 durante la gestione dell’ex presidente Benedini e dell’allora ad Treu. Il reato di appropriazione indebita si è estinto perché come prevede la norma sull’appropriazione indebita la parte offesa deve presentare querela e dopo il risarcimento il gruppo editoriale aveva deciso di non procedere. Quindi il filone, in cui era coinvolti l’ex direttore dell’area digitale, Stefano Quintarelli (già ex deputato di Scelta Civica) suo fratello Giovanni Quintarelli, il commercialista Stefano Poretti, Massimo Arioli (ex direttore finanziario del gruppo), Alberti Biella (ex direttore dell’area vendite) e Filippo Beltramini (direttore della società inglese Fleet Street News Ltd), si era chiuso così.