Se si chiama “legge salva-suicidi” un motivo ci sarà. Solo che se ne parla unicamente quando i suicidi sono già avvenuti. Sembra che la lobby bancaria controlli un certo tipo di informazione. Forse per i motivi ben illustrati nell’inchiesta di Nicola Borzi su Il Fatto Quotidiano che, con riferimento all’elevato indebitamento bancario degli editori, sottolinea che “più gli editori sono indebitati, più sono vulnerabili rispetto alle banche creditrici”.

Sicuramente perché, come riferitomi per il mio libro Salviamoci da un top manager che ha voluto mantenere l’anonimato, in una primaria banca italiana (che fa quindi tendenza) il 68% (!!!) dei mutui erogati tra il 2005 ed il 2015 era stato concesso non rispettando i limiti del reddito minimo necessario (detto “cash flow operativo”) che chi richiede un prestito dovrebbe avere. Tali limiti attengono ad un criterio di calcolo adottato dalle banche più o meno standardizzato, secondo il quale l’ammontare annuo delle rate non deve essere superiore al 30-35% del reddito disponibile.

Se si superano questi limiti potremmo essere di fronte ad un mutuatario “sovraindebitato” che, secondo la legge, è un cittadino che vive una situazione di perdurante squilibrio tra i suoi debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte; squilibrio che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni. Quel 68% di mutuatari in difficoltà potrebbe quindi appellarsi a questa legge che riguarda il cosiddetto “sovraindebitamento“, spesso diretta conseguenza del sovrafinanziamento di cui abbiamo parlato nelle settimane precedenti.

Il dato di “quella banca” è un benchmark perché la crisi economica, che produce i suoi effetti in particolare sulla vulnerabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese, ha evidenziato per tutto il sistema creditizio la criticità dei fenomeni di sovraindebitamento e, in generale, dell’insolvenza.

Tra l’altro la legge nasce per effetto della situazione economica che si è venuta a creare dopo la crisi del 2008 che ha fornito al legislatore forti impulsi per colmare il deficit normativo vigente nel nostro paese riguardo al problema del sovraindebitamento di tutti quei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione delle procedure di ripianamento del debito, previste dalla legge fallimentare. Così, nel 2012, anche l’Italia si è finalmente dotata di una disciplina legislativa volta a favorire la composizione delle crisi e delle insolvenze.

La legge “salva-suicidi” ha introdotto misure strutturali dedicate a quei soggetti non fallibili che, anche a causa di emergenze economiche, vengano a trovarsi in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro l’opportunità, in presenza di determinate condizioni, di avere rimessi i propri debiti per ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nell’economia, senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.

Con il Decreto Ristori del dicembre scorso la stessa legge è stata riformata e migliorata, dando la possibilità al debitore di cancellare i debiti senza esborso di denaro, purché dimostri la sua meritevolezza e l’effettiva mancanza di alcun bene o capitale da poter offrire. In pratica il debitore insolvente o il consumatore sovraindebitato che intendano tentare la sistemazione della propria situazione debitoria possono rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Occ), ente terzo imparziale e indipendente appositamente istituito, di composizione della crisi o, in alternativa, al tribunale territorialmente competente.

In particolare, la legge prevede che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, sia consentito al debitore di concludere un accordo con i creditori che possa prevedere una soddisfazione parziale del debito o anche una dilazione del pagamento.

Ha fatto storia, in merito, la sentenza del 2015 del Tribunale di Busto Arsizio, il cui giudice delegato per l’omologazione del piano del consumatore tagliò addirittura oltre l’80% del debito con Equitalia (da 86.000 a 11.000 euro) di una donna in cassa integrazione. Ma il giudice dell’esecuzione, prendendo atto di quanto disposto dal giudice delegato, il giorno stesso della vendita dell’immobile della consumatrice vessata ha sospeso la procedura esecutiva, sino all’udienza fissata per l’omologazione del piano del consumatore previsto dalla legge sul sovraindebitamento. Ma anche il Tribunale di Trani con un recente provvedimento (2020) ha accolto la procedura di liquidazione del patrimonio di due coniugi falcidiando i debiti di oltre il 50%.

A questo punto vi starete chiedendo: “Ma se non ho i soldi per onorare il mutuo, come posso pagare le parcelle di un professionista per farmi assistere in queste procedure?”. Ci sono professionisti che, lo prevede la stessa legge, si fanno pagare nell’ambito del riparto previsto dal piano del consumatore solo al termine dell’azione di tutela e alla condizione di aver ottenuto un risultato positivo. Basta informarsi.

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