Monsignor Iannone: "I recenti scandali, emersi dagli sconcertanti e gravissimi episodi di pedofilia, hanno fatto maturare l’esigenza di rinvigorire il diritto penale canonico"
Norme severe per chi commette reati economici e di pedofilia. Lo ha stabilito Papa Francesco con la costituzione apostolica Pascite gregem Dei (Pascete il gregge di Dio) con la quale ha emanato il nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico, contenente la normativa sulle sanzioni penali nella Chiesa. Era, infatti, dal 1983, ovvero da quando fu approvata da San Giovanni Paolo II, che la disciplina penale ecclesiastica non veniva rivista. Ed era necessario inserire in essa tutti i nuovi reati che sono stati configurati negli ultimi decenni, in particolare quelli che riguardano la sfera economica, oltre che rafforzare le sanzioni contro la pedofilia e le relative coperture. Importante in questo senso è il trasferimento dei canoni riguardanti il delitto di abuso sessuale sui minori e i reati di pedopornografia dal capitolo sui “delitti contro obblighi speciali” a quello sui “delitti contro la vita, la dignità e la libertà della persona”. Una scelta, come ha precisato monsignor Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, “espressiva della volontà del legislatore di riaffermare la gravità di questo crimine e l’attenzione da riservare alle vittime. C’è da aggiungere che tali delitti vengono ora estesi dal Codice anche ai membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica e ai fedeli laici che godono di una dignità o svolgono un ufficio o una funzione nella Chiesa”.
Il Papa ha spiegato che “in passato ha causato molti danni la mancata percezione dell’intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l’esercizio della carità e il ricorso, ove le circostanze e la giustizia lo richiedano, alla disciplina sanzionatoria. Tale modo di pensare, l’esperienza lo insegna, rischia di portare a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non sono sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti. Questa situazione spesso porta con sé il pericolo che con il trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si consolidino al punto tale da renderne più difficile la correzione e creando in molti casi scandalo e confusione tra i fedeli. È per questo che l’applicazione delle pene diventa necessaria da parte dei pastori e dei superiori. La negligenza di un pastore nel ricorrere al sistema penale rende manifesto che egli non adempie rettamente e fedelmente la sua funzione”. E ha aggiunto: “La carità richiede che i pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra, tenendo presenti i tre fini che lo rendono necessario nella comunità ecclesiale, e cioè il ripristino delle esigenze della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione degli scandali”.
Monsignor Iannone ha sottolineato che “negli ultimi anni, come è stato evidenziato da più parti durante il lavoro di revisione dell’apparato normativo, il rapporto di compenetrazione tra giustizia e misericordia, ha subito, talvolta, un’erronea interpretazione, che ha alimentato un clima di eccessiva rilassatezza nell’applicazione della legge penale, in nome di una infondata contrapposizione tra pastorale e diritto, e diritto penale in particolare. La presenza all’interno delle comunità di alcune situazioni irregolari, ma soprattutto i recenti scandali, emersi dagli sconcertanti e gravissimi episodi di pedofilia, hanno, però, fatto maturare l’esigenza di rinvigorire il diritto penale canonico, integrandolo con puntuali riforme legislative; si è avvertita l’esigenza di riscoprire il diritto penale, di utilizzarlo con maggior frequenza, di migliorarne le possibilità di concreta applicazione, per meglio definire un quadro sistematico e aggiornato della realtà in continua evoluzione”.
Oltre a quelli in materia economico-finanziaria, nella nuova normativa sono stati incorporati anche altri reati come la tentata ordinazione delle donne, la registrazione delle confessioni e la consacrazione con fine sacrilego delle specie eucaristiche. Sono stati inseriti, inoltre, la corruzione in atti di ufficio, l’amministrazione di sacramenti a soggetti cui è proibito amministrarli, l’occultamento all’autorità legittima di eventuali irregolarità o censure in ordine alla ricezione degli ordini sacri. A essi sono stati aggiunti anche la violazione del segreto pontificio, l’omissione dell’obbligo di eseguire una sentenza o decreto penale, l’omissione dell’obbligo di dare notizia della commissione di un reato e l’abbandono illegittimo del ministero. Infine, sono state previste nuove pene quali l’ammenda, il risarcimento del danno, la privazione di tutta o parte della remunerazione ecclesiastica, secondo i regolamenti stabiliti dalle singole Conferenze episcopali, fermo restando l’obbligo, nel caso la pena sia inflitta a un chierico, di provvedere che non gli manchi il necessario per un onesto sostentamento.