Il tempo stringe. Nonostante il coronavirus e il suo impatto economico, lo Stato batte cassa per i proprietari di immobili. Entro mercoledì bisognerà infatti pagare l’acconto 2021 dell’Imu, l’imposta municipale unica sugli immobili. Con qualche ritocco all’insù deciso da alcuni Comuni e operativo da subito solo per gli immobili acquistati nel 2021. E anche qualche conferma di esenzione come nel caso della prima casa e del settore agricolo, oltre agli esoneri straordinari per alcune attività che hanno subito l’impatto delle misure di contenimento della pandemia. Solo a patto però che il proprietario dell’immobile sia anche gestore dell’attività. Inoltre, per effetto di una sentenza della Corte di Cassazione, è sempre più difficile per i coniugi che vivono in comuni diversi evitare il pagamento dell’Imu. Ma andiamo per gradi. Anche perché “il vero problema è districarsi nel ginepraio di norme, sempre più complesso anche per i professionisti”, spiega Pasquale Saggese, coordinatore area fiscalità della Fondazione nazionale commercialisti.

Anche per quest’anno l’Imu è dovuta per la metà dell’importo entro il 16 giugno e per il resto entro il 16 dicembre. Resta l’esenzione per la prima casa. Ma sul tema dei coniugi residenti in due abitazioni diverse diventa più difficile provare il diritto all’esonero se non possono provare la “frattura del vincolo coniugale” come riferisce la Corte di Cassazione. È necessario cioè presentare come prova gli atti della procedura di separazione legale. Cambia quindi l’impostazione del dipartimento delle finanze che riteneva l’agevolazione potesse essere duplicata in caso di residenza disgiunta anche in comuni diversi per ragioni lavorative. Per la Corte l’agevolazione è legata all’unitarietà del nucleo familiare. Di conseguenza se la residenza dei coniugi è differente, non è rispettato il criterio dell’unitarietà per nessuna delle due abitazioni con la conseguenza che l’Imu si dovrà applicare per entrambi gli immobili di proprietà. La questione rischia di creare non poche contestazioni basate sul regolamento del ministero delle finanze (circolare 3/2012). Ma con le necessità di cassa dei Comuni e dello Stato c’è da scommettere che alla fine prevarrà l’impostazione della Corte. Da valutare quindi se non convenga riunire le residenze anagrafiche per evitare di perdere completamente il beneficio sulla prima casa. “Il tema è spinoso perché, sulla base dell’impostazione della Corte, i comuni potrebbero richiedere indietro gli ultimi 5 anni di Imu più le sanzioni” riprende Saggese.

Per quanto concerne l’aliquota da applicare, se non ci sono stati cambiamenti rispetto all’anno precedente basta versare lo stesso importo dell’acconto 2020 (il 50% del totale). Anche in caso di variazioni della consistenza immobiliare, l’aliquota applicata resta la stessa dell’anno prima, ma dovrà evidentemente essere applicata sulla nuova rendita catastale. Se invece l’immobile è stato comprato nel 2021, allora sarà necessario utilizzare la nuova aliquota da verificare sul sito www.finanze.gov.it. Le aliquote Imu di quest’anno già deliberate dai comuni saranno computate solo a dicembre. Incluse quelle che gli enti definiranno entro il prossimo 28 ottobre.

Per quanto riguarda le esenzioni, l’imposta non è dovuta, oltre che per la prima casa, anche per i terreni agricoli che rientrano nel territorio di comuni montani o di collina. Indipendentemente dall’attività svolta dal proprietario. Lo stesso accade per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli. Il governo ha poi deciso di allargare le esenzioni anche ad una serie di categorie particolarmente colpite dalle chiusure legate all’emergenza sanitaria attraverso tre provvedimenti. Nel dettaglio, con il decreto Agosto sono stati esentati dal pagamento Imu per il 2021 e il 2022 anche teatri e cinema, cioè gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i gestori siano anche i soggetti passivi d’imposta. “Su questo punto non è chiaro se ci sia il via libera di Bruxelles in materia di aiuti di Stato”, conclude Saggese.

Inoltre, sulla base della legge di bilancio, l’esonero vale anche per stabilimenti balneari e termali, alberghi e pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, campeggi. A patto che il proprietario sia anche il gestore. Niente tassa anche per strutture espositive, discoteche, night club, sale da ballo. Infine, sulla base del decreto 41/2021, l’imposta non è dovuta per gli immobili posseduti dai beneficiari dei contributi a fondo perduto. E cioè titolari di partita Iva, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, e che nel 2020 abbiano perso almeno il 30% del fatturato, non superiore a 10 milioni.

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