Una “sentenza storica” che riconosce il risarcimento da morte amianto-correlata non soltanto alla vittima primaria, ma anche – per diritto ereditario – ai suoi congiunti più stretti. Il giudice del lavoro del Tribunale di Livorno Sara Maffei, al termine di un’istruttoria durata quasi sei anni, ha accolto il ricorso di Massimiliano, unico figlio di Romano Posarelli, operaio della Solvay di Rosignano morto nel 2010 per adenocarcinoma polmonare, asbestosi e placche pleuriche, tutte patologie causate dall’inalazione di fibre di amianto sul luogo di lavoro in assenza di benché minimi dispositivi di protezione individuale. E ha imposto alla multinazionale belga di versargli un totale di 558mila euro di danno non patrimoniale, suddivisi come segue: 88.669 per la malattia e la morte sofferte dal padre, 270mila per la precoce vedovanza della madre, Maria Luisa Filippi (che ha agito in giudizio insieme al figlio, ma è mancata nel 2016 in corso di causa) e altri 200mila a titolo di risarcimento iure proprio, per il decesso del genitore. “Il danno subito dalla vittima – motiva il magistrato – è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita“.

La pronuncia accoglie in larga parte le richieste dell’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Ona (Osservatorio nazionale amianto) e legale di Massimiliano, che a sua volta – incoraggiato dal padre a impegnarsi pubblicamente per la tutela della salute sul luogo di lavoro – è diventato attivista dell’associazione e coordinatore della sede di Rosignano Solvay. “Con questa sentenza storica magistratura di Livorno ha affermato un principio importante, applicando le tabelle del Tribunale di Milano (che dettano i criteri per il risarcimento del danno non patrimoniale, ndr) anche ai familiari della vittima”, commenta Bonanni. “E ha smentito le tesi della Solvay, che metteva in dubbio la prova del danno, negava la lesività dell’ambiente di lavoro e contestava il diritto delle vittime ad ottenere il risarcimento. Finalmente abbiamo avuto giustizia, per quanto accompagnata dall’amarezza che, ad assistere alla lettura della sentenza, ci sia potuto essere solo Massimiliano e non anche Maria Luisa, stroncata – anche lei – da un cancro”.

Per l’omicidio colposo di Posarelli, il 19 aprile del 2012, era stato rinviato a giudizio a 90 anni Piero De Gaudenzi, all’epoca direttore del sito di Rosignano: reato dichiarato estinto per la morte del presunto reo, avvenuta quattro anni dopo, nel 2016. Nel frattempo il ricorso dei familiari aveva aperto una parallela causa civile contro la Solvay, conclusa con la sentenza depositata venerdì 18 giugno. Nello svolgimento delle sue varie mansioni in azienda dal 1974 al 1993, anno del pensionamento – ricordavano moglie e figlio nell’atto – Posarelli “aveva utilizzato amianto e altri agenti cancerogeni per il polmone, sia come materia prima, sia quale elemento presente nella struttura e nella componentistica dei macchinari”, sempre privo di maschere protettive. E la multinazionale mai aveva “informato le maestranze in relazione ai rischi conseguenti l’esposizione ad amianto, né al rispetto alle cautele da adottare”. Fino al luglio del 2010, quando – all’età di 70 anni – erano comparse “difficoltà respiratoria, dolori al petto, astenia e perdita di peso”, fino alla morte arrivata il 18 novembre, dopo un’agonia durata 122 giorni.

La “nocività dell’attività lavorativa” – dovuta alla presenza di amianto nelle guarnizioni dei tubi su cui operava Posarelli, ma anche nell’abbigliamento da lavoro come guanti, grembiuli e teli – è stata ricordata dai colleghi chiamati a deporre dalla famiglia, ma confermata, di fatto, anche dai testimoni citati dalla Solvay. “Le risultanze istruttorie – scrive la giudice – consentono di escludere la dotazione di maschere, fatte salve quelle volte a proteggere dal cloro o dall’ammoniaca, nonché di ritenere che i lavoratori non fossero edotti della pericolosità dell’amianto, né avessero ricevuto informazioni sull’adozione di norme comportamentali per ridurre il rischio di contatto”. Nonostante “all’epoca di svolgimento del rapporto di lavoro (…)” fosse “ben nota l’intrinseca pericolosità delle fibre”, insomma, Solvay “non ha adottato neppure quelle misure minime” ai tempi “previste per contrastare l’inalazione”. In definitiva, si legge nel provvedimento, “deve affermarsi che l’insorgenza della malattia che ha condotto al decesso è ascrivibile” a colpa dell’azienda, che per questo va condannata a risarcire il danno. Non solo al suo dipendente, ma anche ai cari che ne sono stati privati.

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