È illegittima la seconda proroga del blocco degli sfratti, quella fino al 30 giugno 2021, inserita nel decreto Milleproroghe a fine 2020. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza appena depositata. Due le motivazioni: per la Consulta la sospensione di “ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore” comporta in primo luogo una sproporzione tra tutela giurisdizionale del creditore e del debitore. In secondo luogo richiede un sacrificio eccessivo ai creditori perché non è stato individuato un criterio selettivo (per esempio la situazione reddituale) che consenta di tener conto delle effettive esigenze di protezione dei debitori. Nel frattempo però il decreto Sostegni ha previsto una ulteriore proroga per gli sfratti che sarebbero tornati operativi a fine mese. Per i provvedimenti di rilascio adottati tra 28 febbraio e 30 settembre 2020 il blocco continuerà fino al 30 settembre 2021. Per quelli adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco si avrà fino al 31 dicembre. Dall’1 luglio dunque le esecuzioni riprenderanno solo
Nella sentenza 128 il giudice Giovanni Amoroso si pronuncia sulle questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo. La Corte ha ritenuto non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore in considerazione del fatto che i giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia. Al contrario, la sospensione prevista dalla norma impugnata è rimasta immutata negli stessi presupposti ed è stata ulteriormente prorogata a partire dal 1° gennaio 2021 per ulteriori sei mesi. La Corte – nel confermare che il diritto all’abitazione ha natura di diritto sociale – ha evidenziato che il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi. Nella seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale, invece, non è stato individuato alcun criterio selettivo volto a giustificare l’ulteriore protrarsi della paralisi dell’azione esecutiva.
Per la Consulta “il dovere di solidarietà sociale, nella sua dimensione orizzontale, può anche portare, in circostanze particolari, al temporaneo sacrificio di alcuni a beneficio di altri maggiormente esposti, selezionati inizialmente sulla base di un criterio a maglie larghe: tutti i debitori esecutati che dimoravano nell’abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale”. Giusto quindi che “nel periodo dell’emergenza pandemica, che ha visto l’arresto di fatto di numerose attività economiche e la conseguente difficoltà di ampi strati della popolazione”, il legislatore abbia “voluto evitare che tanto l’esecuzione del rilascio degli immobili quanto le procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale potessero costituire causa di aggravamento delle difficoltà economiche e fonte di preoccupazioni ulteriori per i debitori esecutati, ove esposti al rischio di perdere la disponibilità dell’abitazione principale”. Ma questa misura “è rimasta inalterata nelle successive proroghe, la seconda delle quali è oggetto delle ordinanze di rimessione, sicché il periodo complessivo di tale sospensione è divenuto di quattordici mesi“. E, in occasione delle due proroghe, “il bilanciamento (tra il diritto del creditore procedente alla tutela giurisdizionale nella forma esecutiva e l’eccezionale protezione, giustificata dall’emergenza pandemica, del debitore esecutato per conservargli la disponibilità della sua abitazione principale) sotteso alla misura in esame è rimasto invariato nei termini inizialmente valutati dal legislatore”. Questo mentre gli altri procedimenti giudiziari gradualmente ripartivano. Quindi secondo la Corte “il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti in executivis, che di per sé non costituiscono una categoria privilegiata e immune dai danni causati dall’emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi quali previsti, tra gli altri, in materia di riscossione esattoriale”.
In conclusione, “il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato“, si legge nella sentenza, “inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021)”. La Consulta ha comunque precisato che resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le
misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, tra il diritto del debitore all’abitazione e la tutela giurisdizionale in sede esecutiva dei creditori.