Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando ha firmato il decreto sul sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nell’edilizia, in attuazione di quanto previsto dall’accordo del 10 settembre 2020 con i sindacati. Il punto è controllare se la manodopera impiegata in un cantiere sia sufficiente rispetto alla dimensione dell’appalto, così da contrastare il lavoro nero. Dal 1° novembre 2021 ogni cantiere dovrà dunque comunicare un numero di dipendenti proporzionato alla portata del lavoro, per fermare – come ha spiegato Alessandro Genovesi segretario generale della Fillea Cgil – “l’irregolarità, la concorrenza sleale, il dumping contrattuale” cioè la proliferazione di contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) che inflazionano al ribasso il mercato. Verrà creata un’apposita banca-dati condivisa con Inps, Inail e Ispettorato nazionale del lavoro e sarà costituito un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del ministero del Lavoro e delle Infrastrutture, oltre che dell’Inps, Inail, Ispettorato del lavoro e parti sociali.
CHI RIGUARDA – Il decreto sottoscritto dal ministro Orlando spiega che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse al servizio fornito dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale. Con riferimento ai lavori privati, invece, le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore superi complessivamente l’importo di 70mila euro. In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata sarà effettuata sulla base di indici minimi riferiti alle singole categorie di lavori (riportati nella tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020).
COME FUNZIONA – Per verificare che il numero di lavoratori sia in linea con la portata dell’incarico, si terrà conto delle informazioni dichiarate dall’impresa alla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente. L’ente, che rilascerà l’attestazione di congruità entro dieci giorni dalla richiesta, dovrà essere informato del valore complessivo dell’opera, del valore dei lavori edili previsti per la realizzazione, della committenza e delle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie. In caso di variazioni della mole di lavoro oggetto di verifica, l’impresa dovrà dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore ricalcolato in base alle modifiche rispetto al piano iniziale. Per chi non supera la verifica di congruità della manodopera, ovvero si discosta dagli indici di più del 5% il decreto prevede che la Cassa Edile/Edilcassa proceda con l’iscrizione dell’impresa nella Banca nazionale delle imprese irregolari (Bni), dopo aver comunicato la necessità di regolarizzare la propria posizione. Mentre, nel caso in cui lo scostamento sia inferiore al 5%, la Cassa Edile potrà comunque rilasciare l’attestazione di congruità, ma in quel caso il direttore dei lavori dovrà giustificare la variazione attraverso una dichiarazione.
QUANDO – Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc online) per l’impresa affidataria dei lavori.