Marta Cartabia non cede di un millimetro. Durante il question time alla Camera la ministra blinda ancora una volta la propria riforma penale, liquidando le critiche arrivate in questi giorni dalle voci più autorevoli del mondo antimafia: tra le altre, quelle del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e del capo dell’antimafia Federico Cafiero De Raho, che in audizione alla Camera hanno paragonato il ddl a un’amnistia mascherata capace di minare addirittura la sicurezza del Paese. “Spesso in questi giorni si è detto che i processi di mafia e terrorismo andranno in fumo. Non è così“, sostiene, perché “nei procedimenti per mafia e terrorismo le contestazioni spesso riguardano reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche in seguito all’applicazione di circostanze aggravanti. Quindi si esclude ogni tipo di improcedibilità”. La Guardasigilli sembra però dimenticare che – prese di per sè – nè l’associazione mafiosa nè quella terroristica sono punite con l’ergastolo. E perciò l’unico “sconto” concesso a questi reati rimane l’allungamento della soglia di improcedibilità a tre anni in Appello e 18 mesi in Cassazione, termine comunque del tutto insufficiente per i giudizi di criminalità organizzata con centinaia di imputati (come il maxi-processo Rinascita Scott alla cosca Mancuso, citato da Gratteri di fronte alla commissione Giustizia a Montecitorio).

Anche la tesi per cui “spesso” nei reati per mafia siano contestati reati puniti con l’ergastolo (ad esempio omicidio doloso o strage) è discutibile. Per citare due casi delle ultimissime ore, né la condanna a 6 anni per concorso esterno in associazione mafiosa all’ex senatore Antonio D’Alìquella a 10 anni, per lo stesso reato, all’ex sottosegretario Nicola Cosentino sarebbero mai diventate realtà con le nuove regole. Nel primo caso, infatti, il processo d’Appello (bis) ha occupato 3 anni e 7 mesi, nel secondo ben 5 anni. In nessuno dei due procedimenti le accuse prevedevano l’ergastolo. Ma Cartabia non cambia idea. “Il governo – dice – è consapevole di quello che fa, ed è il primo a non volere ciò che voi paventate, e che nessuno vuole che accada in questo paese. Ma vuole affrontare il tema della durata dei processi che è gravissimo“. E aggiunge che “la riforma prevede un ingresso graduale, c’è una norma transitoria per consentire agli uffici che sono in maggiore difficoltà di attrezzarsi, di adeguarsi e di sfruttare le occasioni degli investimenti e della digitalizzazione per poter essere al passo con i tempi”. La norma transitoria prevede che l’improcedibilità si applichi solo ai processi per reati commessi dopo il 1° gennaio 2020. Per farlo considera la nuova prescrizione alla stregua di una norma procedimentale, di cui si può “ritagliare” a piacimento la validità nel tempo. Ma in molti tra gli addetti ai lavori sono convinti che, andando a incidere direttamente sulla punibilità, si tratti invece di una previsione sostanziale (come la prescrizione “classica”). E che quindi valga il principio costituzionale del favor rei (l’imputato ha diritto sempre alla legge più favorevole) che consentirebbe di applicarla anche ai giudizi sui fatti antecedenti a quella data (tra cui, un esempio tra i tanti, il disastro del ponte Morandi).

L’ex giudice costituzionale ha inoltre difeso il proprio testo citando il caso della Corte d’Appello di Napoli, dove “ci vogliono 2.031 giorni per i giudizio di appello, l’equivalente di circa cinque anni. Il tempo medio di trasmissione dei fascicoli dal Tribunale è di circa due anni e soprattutto ci sono 57mila pendenze già prescritte, non per effetto della riforma approvata dal Consiglio dei ministri ma per una situazione di gravità estrema che reca una violazione ai diritti delle vittime e degli imputati”. È per sbloccare questo stato di cose, sostiene, che è necessaria la rifoma, “che non è solo della prescrizione ma del processo penale”.

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