di Dario Papetti
Mia moglie è sorda. Tra i 12 e i 13 anni ha avuto una malattia rara, per la quale ha fatto anche la chemioterapia, che gli ha causato una quasi totale perdita dell’udito.
In Italia c’è una norma che fa distinzione tra le persone che hanno una sordità documentata prima dei 12 anni (L. 26/5/1970, n.381, L. 20/02/2006, n. 95 e succ. modifiche e integrazioni; Soggetto affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato) e chi invece è diventato sordo successivamente.
Questa distinzione causa discriminazioni importanti. Infatti la norma richiede che la perdita di udito sia documentata prima del 12esimo anno di vita. Il problema è che non solo non tutti hanno accesso a visite e strutture mediche ma, oltretutto, a volte i primi sintomi vengono scambiati per distrazione del bambino.
Una differenza non trascurabile in quanto tra i due trattamenti ci sono sostanziali differenze in merito a benefici e sostegni. Ad esempio un sordo prelinguale ha diritto all’Iva al 4% sui veicoli e indennità di comunicazione, mentre una persona “semplicemente” sorda non ha nulla se non uno sconto (ridicolo) sull’acquisto di apparecchi acustici e l’inserimento nelle categorie protette.
Io non credo che una differenza di trattamento così grande tra le varie tipologie di sordità dovrebbe esistere. A mio avviso dovrebbero portare il limite dai 12 ai 18 anni e, per chi viene riconosciuto sordo dopo i 18 anni, mantenere comunque una formula ridotta senza levare del tutto i suddetti aiuti.
Avere un handicap ti espone a discriminazioni; quando il primo a discriminarti è lo Stato, fa male.