ll decreto Semplificazioni salva la detrazione sganciando il beneficio fiscale dalla conformità urbanistica. Per i commercialisti un passo avanti ma "è mancato il coraggio di un minicondono"
Il Superbonus cambia pelle. Ma lascia sul tappeto ancora alcune criticità per una delle più importanti agevolazioni fiscali varate dal governo Conte. Il decreto Semplificazioni salva infatti la detrazione sganciando il beneficio fiscale dalla conformità urbanistica, introduce il modulo unico e sancisce il principio di non decadenza del beneficio in caso di irregolarità meramente formali. Ma, in presenza di vecchi abusi, il Superbonus rischia di essere un boomerang con l’emersione di irregolarità da sanare. “E’ stato fatto un importante passo in avanti alleggerendo le preoccupazioni dei contribuenti – spiega Pasquale Saggese, coordinatore dell’area fiscalità dell’Ordine dei commercialisti – Il punto è che però nella procedura l’attestatore dovrà evidentemente certificare lo stato dell’immobile includendo anche l’eventuale abuso che sarà quindi segnalato e che andrà regolato secondo la normativa vigente”.
Detta in altri termini, il proprietario dell’immobile dovrà comunque risolvere le irregolarità eventualmente registrate. “E’ mancato il coraggio di legare al Superbonus anche un microcondono che avrebbe risolto questo nodo” aggiunge l’esperto. Il legislatore si è invece preoccupato di eliminare il rischio di perdere integralmente l’agevolazione fiscale del 110% per “violazioni meramente formali”. “Ben venga il chiarimento anche se la norma afferma un principio sacrosanto sancito dallo statuto dei diritti del contribuente (legge 2012 del 2000, articolo 10, comma 3) seppure limitatamente alla non applicabilità delle sanzioni. Serve a superare le rigidità della pubblica amministrazione. Ma fa riflettere come per semplificare sia stato necessario effettuare un intervento normativo di questo tipo” conclude Saggese. Inoltre, “nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione»” si legge nel decreto.
Più in dettaglio, il legislatore ha stabilito che dal primo giugno 2021 gli interventi che possono beneficiare del superbonus del 110% (tranne la demolizione e ricostruzione) rappresentano una manutenzione straordinaria. Di conseguenza è possibile ora presentare una Comunicazione di inizio lavori (Cila) senza la verifica di conformità degli immobili. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile. Per gli edifici più antichi sarà sufficiente comunicare che la costruzione dell’immobile è anteriore al primo settembre 1967. In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico. Era questo uno dei punti dolenti della norma che aveva generato le proteste degli architetti per via della difficoltà e delle lungaggini burocratiche nel rilascio della verifica di conformità urbanistica degli immobili da parte degli enti locali (dai 3 ai 5 mesi). Inoltre il governo stima che l’introduzione della Cila Superbonus porterà ad un risparmio di spesa per adempimenti burocratici attorno ai 110 milioni di euro.
Tra le altre modifiche approvate, poi, vanno segnalate quelle in base alle quali il cappotto termico sarà in deroga alle distanze minime fra i palazzi e i pannelli fotovoltaici potranno essere montati anche nelle zone A dei centri storici purché integrati e non riflettenti.
Ma l’aspetto senza dubbio più rilevante è la modifica della norma relativamente alla possibile perdita del beneficio fiscale. Finora sulla testa del contribuente gravava infatti la possibilità di perdere l’intero credito nel caso di violazioni anche solo meramente formali. La questione peraltro finiva anche col riguardare i crediti ceduti agli intermediari finanziari che potevano comunque rifarsi sul proprietario dell’immobile nel caso in cui il credito non fosse stato accettato dallo Stato. Di qui molte perplessità dei tecnici, soprattutto dei commercialisti, e le remore di tanti proprietari di immobili anche all’interno dei condomini. Non a caso a fine aprile erano state presentate appena 12.745 domande di cui solo il 10% per condomini e il restante 90% per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome. Numeri davvero contenuti se si pensa che il legislatore puntava ad una platea da 9 milioni di famiglie con un mercato da oltre 3 miliardi l’anno.