In queste ore ferve, nelle sedi istituzionali ma anche in strada e sui social, il dibattito sulla Pas (sindrome da alienazione parentale) dichiarata non scientifica e di fatto nazista dalla Corte di Cassazione, e sui bambini collocati presso strutture residenziali o case famiglia dopo essere stati allontanati dai luoghi familiari in maniera forzata e a volte molto plateale su richiesta dell’altro genitore.
Avrete sentito parlare dei casi di Laura Massaro e di Ginevra Pantasilea Amerighi o altri. Ma l’errore, a mio avviso, sta proprio qui: parlare sempre di “Caso della mamma X che si è vista portare via il figlio” e focalizzarsi sul dolore e il senso di perdita della madre. Ciò comporta due problemi: che ci si sta palesemente schierando con una delle due parti in causa senza conoscere l’antefatto (e io non sono convinta che la donna sia sempre buona e l’uomo sempre cattivo) e che non si focalizza l’attenzione su un importante principio, il superiore interesse del minore, criterio principe che la legge pone a discriminante di tutte le scelte dei tribunali minorili.
Mi chiedo come possono essere considerati superiore interesse del minore i seguenti comportamenti:
– sottrarre il bambino ad un ambiente familiare per chiuderlo in una struttura con la giustificazione che il genitore con cui conviveva lo alienava;
– strapparlo (letteralmente) ad un ambiente familiare ricorrendo alla forza (anche pubblica) quali che siano i motivi;
– impedirgli di vedere o contattare uno dei genitori che – a meno che fosse suo violentatore – può avere tutti i difetti ma per il bambino è pur sempre un genitore.
Azioni di questo tipo generano traumi indelebili e rubano ai minori giorni, mesi o anni di vita normale. Superiore interesse significa che deve venire prima di tutto e di tutti e non lo dice solo la legge, ma anche il buon senso e l’umana pietà. Quindi non può venire dopo teorie non riconosciute dalla comunità scientifica internazionale (e il cui criterio valutativo è assimilabile al delitto di plagio, oggi abolito in forza di una incostituzionalità applicabile anche alla Pas) o dopo accuse di comportamenti criminali oggetto solo di pareri, per quanto professionali, e non di procedimenti in cui vengano vagliate vere prove.
La tesi è che uno dei genitori condizioni il bambino con comportamenti o ritratti denigratori dell’altro genitore. E allora? Togliamolo salomonicamente ad entrambi e di lui, poverino, dei suoi sentimenti, delle sue paure, del recupero della sua serenità in un contesto già da tempo disfunzionale, che cosa ci importa?
Perciò, per aiutare i bambini, chi protesta e manifesta non chiami più i casi con i nomi delle donne coinvolte e non chieda più che il figlio della signora X torni a casa, ma che le scelte sul minore non vengano fatte in base alle pretese di uno o dell’altro genitore, ma solo al suo superiore interesse.
E chiediamo che, ove il tribunale minorile ritenga che ci siano comportamenti volontari lesivi (quindi criminali e dolosi) della integrità del minore a carico di uno dei genitori, li rinvii ad un tribunale penale, che è strutturato a tal fine e in cui il pubblico ministero ha facoltà di indagare su entrambe le parti in causa, peraltro in modo terzo rispetto ai vari periti – eventualmente scelti e remunerati da una delle parti – del tribunale minorile che deve disporre il futuro del minore.
Quindi prima di accusare l’ex partner di un’azione criminale – che la si chiami Pas (che non esiste) o la si assimili alla circonvenzione di incapace – il genitore ricorrente si dovrà interrogare sulla eventuale punibilità penale dei propri comportamenti nei confronti dell’ex coniuge o della prole. Se invece i comportamenti non si configurano come criminosi, il tribunale dei minori non emetta quelle che di fatto per il minore, ma non solo, sono terribili condanne alla privazione della libertà.