All'articolo 3 del decreto approvato in Cdm si legge che nelle piccole imprese, "dopo il quinto giorno di mancata presentazione (...) il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021"
Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, le nuove norme consentono al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore sprovvisto di green pass. Lo sottolineano fonti di governo in merito al decreto sull’obbligo per il settore pubblico e privato, approvato giovedì in Consiglio dei ministri. All’articolo 3, infatti, si legge che nelle piccole imprese, “dopo il quinto giorno di mancata presentazione (…) il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021″.
Subito dopo l’ok al decreto, anche Confesercenti aveva chiesto “chiarezza sulle norme che regolano sospensioni e sostituzioni nelle attività con quindici dipendenti o meno”, sottolineando che “le bozze in circolazione prevedono, per le imprese di queste dimensioni, un periodo di sospensione per i lavoratori privi di pass non superiore ai dieci giorni”, e che “formulata in questo modo, la misura rischia di creare difficoltà nell’organizzazione del lavoro, compromettendo la prosecuzione stessa dell’attività”. Anche i lavoratori privati, come quelli pubblici, se sospesi mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, pur essendo soggetti a multe da 600 a 1.500 euro.