A poco meno di tre mesi dal verdetto sono state depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione Obi Emeka e Gianluca Di Nardo, imputati per corruzione internazionale per il caso Eni-Nigeria. “Manca sia la prova della creazione di una provvista a beneficio degli intermediari sia la prova della partecipazione all’accordo corruttivo con i pubblici ufficiali” ritengono i giudici della Corte d’appello di Milano che lo scorso 24 giugno hanno riconosciuto l’estraneità dei due imputati che erano stati condannati in abbreviato a 4 anni di carcere in uno stralcio del processo che lo scorso marzo si è concluso con 15 assoluzioni, comprese le società, da parte del Tribunale.
La Corte d’appello aveva revocato anche le confische, decise in primo grado, di 98 milioni e 400 mila dollari per Emeka e 21 milioni e 185 mila franchi svizzeri per Di Nardo per un totale di 112 milioni di euro. A marzo il tribunale di Milano aveva assolto tutti gli imputati nel processo per la presunta corruzione internazionale legata all’acquisizione da parte di Eni e Shell dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl 245 in Nigeria. L’imputato principale era Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, a giudizio insieme al suo predecessore nonché attuale presidente del Milan, Paolo Scaroni.
Il processo d’appello, con rito abbreviato, ai due presunti mediatori riguardava la sospetta tangente da un miliardo e 92 milioni di dollari che secondo l’accusa sarebbe stata versata da Eni a politici della Nigeria, e tra le ipotesi anche a ex manager del colosso energetico, per l’acquisizione del giacimento. Lo scorso 22 marzo il sostituto procuratore generale di Milano Celestina Gravina aveva chiesto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
I giudici della seconda sezione d’Appello (presidente Rosa Luisa Polizzi coi giudici Scalise e Nunnari) non avevano fatto nessun cenno nella lettura del dispositivo sulle dichiarazioni di Vincenzo Armanna, ex manager di Eni, rispetto alle quali la procura generale aveva chiesto la trasmissione degli atti alla procura competente per valutarne l’attendibilità. Il pg nella requisitoria dello scorso marzo aveva definito Armanna, le cui dichiarazioni sono l’asse portante dell’inchiesta, un “avvelenatore di pozzi”. La corte però non ha ritenuto necessario la trasmissione degli atti. Nelle motivazioni però Armanna viene considerato “un soggetto non credibile”.
“L’unica dazione accertata – si legge nella sentenza dei giudici della seconda sezione penale (Polizzi-Scalise-Nunnari) – è quella in favore di Vincenzo Armanna (…) soggetto non credibile né con riguardo alla giustificazione fornita a proposito della ricezione del denaro né in ordine ad altri aspetti della complessa vicenda”. Della ‘non credibilità’ di Armanna, tra l’altro, aveva parlato anche il giudice per l’udienza preliminare, Giusi Barbara, nelle motivazioni della sentenza di primo grado in abbreviato, che aveva portato alla condanna dei due presunti intermediari a 4 anni per corruzione internazionale, poi ribaltata in appello.
A Brescia, intanto, tra gli altri, sono indagati per rifiuto di atti d’ufficio il procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale e il pm, ora passato alla Procura Europea, Sergio Spadaro, che erano titolari dell’inchiesta sul caso del giacimento petrolifero nigeriano. E sono indagati proprio per il filone che riguarda il presunto mancato deposito di prove, raccolte dal pm Paolo Storari (indagato per rivelazione di segreto d’ufficio per il caso dei verbali di Piero Amara) favorevoli agli imputati e a carico dell’ex manager Armanna, imputato e ‘grande accusatore’ nel processo in cui sono stati assolti in primo grado, compreso l’ad Eni Claudio Descalzi, e che ha generato anche uno scontro tra la Procura, guidata da Francesco Greco (a sua volta indagato per omissione di atti d’ufficio), e il Tribunale. I giudici d’appello nelle 140 pagine di motivazioni scrivono, tra le altre cose, che non ci sono elementi per “provare l’esistenza di pagamenti in favore di manager di Eni e di Shell, come pure in favore di pubblici ufficiali nigeriani, tramite Obi“.