Secondo il calendario la stagione autunnale è già ufficialmente iniziata e i primi freddi di questi giorni lo testimoniano. Ecco quindi che tiene banco un tema sempre molto discusso: l’accensione degli impianti di riscaldamento centralizzati nei condomini. Quali sono le date a partire da cui termosifoni e caloriferi incominceranno a scaldarsi? E come si suddividono le spese tra le varie unità immobiliari? A fare il punto è un approfondimento pubblicato sul Magazine ufficiale di Immobiliare.it.

Le date di accensione

Non esiste un’unica e univoca data di accensione del riscaldamento centralizzato: questa infatti varia in base alle varie zone climatiche del paese. Ne sono state individuate 6:

  • Zona A: 6 ore al giorno dal 1° dicembre al 15 marzo;
  • Zona B: 8 ore al giorno dal 1° dicembreal 31 marzo;
  • Zona C: 10 ore al giorno dal15 novembre al 31 marzo;
  • Zona D: 12 ore al giorno dal 1° novembreal 15 aprile;
  • Zona E: 14 ore al giorno dal 15 ottobreal 15 aprile;
  • Zona F: nessuna limitazione.

Sono però previste delle eccezioni: le delibere del Comune di residenza possono infatti permettere sia di tenere acceso il termosifone qualche ora in più sia di anticipare l’accensione dell’impianto, qualora le temperature si rivelino particolarmente rigide rispetto alla media stagionale.

La ripartizione delle spese

Le spese di riscaldamento per questo tipo di impianti sono composte da due voci: la quota di consumo e la quota involontaria. La prima corrisponde al prelievo di calore volontario di ciascun singolo appartamento del condomino. In base a questa si paga solo quella parte di calore che viene prelevata dai propri termosifoni.

La quota involontaria è, invece, legata al consumo involontario cioè sostanzialmente alle dispersioni dell’impianto.

Le percentuali dei consumi volontari e involontari non sono scelte dall’amministratore, ma occorre convocare un’assemblea straordinaria e votare, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

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