La tipologia di bonifico da usare può anche essere quella predisposta per l’Ecobonus o per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
Mentre in questi giorni ha tenuto banco la discussione sulla proroga del Bonus facciate, il Magazine ufficiale di Immobiliare.it ha chiarito quale tipologia di bonifico utilizzare per l’agevolazione: come confermato a sua volta dalla stessa Agenzia delle Entrate, si tratta di quella predisposta per l’Ecobonus o per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Per le persone fisiche non titolari di reddito di impresa, c’è obbligo di effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale. Che cosa accade, però, se un istituto di credito mette a disposizione quattro tipologie – ristrutturazione edilizia, ecobonus 110, bonus sisma, bonus mobili – mentre è assente la dicitura dedicata al bonus facciate?
In questo caso per richiedere il bonus facciate possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche o da Poste Italiane ai fini dell’Ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come precisato poco sopra.
L’importante è riportare nel bonifico il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Se possibile, questo va indicato come causale.
Se non è possibile indicare questa precisazione (talvolta non è possibile modificare la causale che indica i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o dell’Ecobonus), l’agevolazione sarà comunque riconosciuta, a condizione che il bonifico sia compilato in modo che istituti bancari o postali possano adempiere l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento.