Le piattaforme web, per concedere l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore caricate dai loro utenti, dovranno ottenere un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti. Sono escluse, tra gli altri, enciclopedie online, repertori didattici e scientifici, servizi cloud. La normativa introduce a favore degli autori e degli artisti il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti
Via libera all’equo compenso per gli editori per l’utilizzo dei loro articoli da parte delle piattaforme online, inclusi i social network, con la possibilità per gli autori di ricevere una quota dei proventi. E’ una delle norme contenute nello schema di decreto legislativo che recepisce la discussa direttiva Ue sul diritto d’autore sul web approvata dal Parlamento europeo nel 2019. I direttiva Ue sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale che è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri. Il mancato recepimento ci era costato la scorsa estate una procedura di infrazione europea.
Lo schema prevede che le piattaforme online (inclusi i social network), quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore caricate dai loro utenti, hanno l’obbligo di ottenere un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti. Sono escluse, tra gli altri, le enciclopedie online, i repertori didattici e scientifici, i prestatori di mercati online, i servizi cloud. La normativa introduce a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, tradizionalmente ritenuti più deboli, il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Rispondono al medesimo fine le misure introdotte in materia di obblighi di trasparenza, di adeguamento contrattuale e di risoluzione del contratto di licenza esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell’opera.
Le principali modifiche adottate a seguito del recepimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari sono la valorizzazione del ruolo degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente nelle attività di negoziazione e rinegoziazione relative agli utilizzi delle opere e il chiarimento sul fatto che gli artisti interpreti e esecutori di fonogrammi, in caso di cessione del diritto a un produttore, hanno il diritto di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, secondo apposite clausole contrattuali. Si vogliono in tal modo assicurare compensi adeguati agli artisti del settore musicale, garantendo che le entrate generate dallo sfruttamento delle opere musicali in streaming non siano distribuite in modo sproporzionato. È stato poi previsto che in alcuni limitati casi la remunerazione di autori e artisti, anziché commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento delle loro opere, può essere realizzata in modo forfettario.
È stato rafforzato il meccanismo di negoziazione assistita previsto nei casi in cui le parti incontrino difficoltà nel raggiungere un accordo per la concessione di una licenza per lo sfruttamento di opere audiovisive su servizi di video on demand. Si prevede infatti che ciascuna delle parti può chiedere l‘assistenza dell’Agcom, che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negoziali, anche con riferimento alla determinazione del compenso dovuto. È stato previsto che, in difetto di accordo tra le parti, l’entità della remunerazione dovuta è definita dall’Agcom.
È stato dato riconoscimento anche alle figure dei direttori del doppiaggio, dei doppiatori, degli adattatori dei dialoghi e dei traduttori. È stato chiarito l’ambito di applicazione dell’eccezione relativa all’estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, prevedendo che gli organismi di ricerca possono liberamente divulgare solo gli esiti delle ricerche, non anche il materiale utilizzato nel corso delle stesse.