Il complesso tema delle misure e delle agevolazioni fiscali a sostegno dei lavori di riqualificazione di immobili già esistenti è stato ampiamente dibattuto e pare ormai essere giunto a conclusione. Non si tratta solo del Superbonus al 110%, forse l’incentivo a cui si sono dedicate più attenzioni, ma anche degli altri Bonus casa e, ancor più nel dettaglio, del Bonus facciate.
Proprio quest’ultimo è stato prorogato fino al 2022, con la nuova Legge di Bilancio, approvata di recente dal Consiglio dei Ministri.
Lo ha ricordato il Magazine ufficiale di Immobiliare.it, che evidenzia anche la principale novità introdotta con la riconferma della misura per il prossimo anno.
Bonus facciate 2022: le detrazioni ammesse si fermano al 60%
È questo il principale punto di discontinuità rispetto al passato: il Bonus facciate ci sarà anche il prossimo anno, ma la detrazione per i lavori non sarà più al 90%; la quota massima si ferma infatti al 60%.
Più precisamente, nel 2022 la detrazione del 90% sarà ammissibile solo per chi ha saldato i lavori entro il 31 dicembre 2021. Una scadenza che quindi potrebbe portare a un’accelerazione delle procedure di pagamento, per ottenere il beneficio nella sua forma più generosa. La riduzione al 60% infatti è contestuale alla fine dell’applicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Bonus facciate 2022, che cosa prevede
Ricordiamo che il Bonus facciate è quella misura dedicata a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi anche i lavori di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Di quali aree parliamo? Sono le zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:
- la prima (zona A) include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
- la seconda (zona B), invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.