Quando si tratta di mutui costituiscono spesso una voce sottovalutata, a volte addirittura sconosciuta: sono le cosiddette assicurazioni scoppio/incendio, le polizze abbinate appunto alla concessione del prestito per l’acquisto dell’abitazione. Le misure – va chiarito fin da subito – sono un obbligo di legge; ma al di là di questo aspetto sono molti gli elementi che si possono valutare prima della stipula, come ha rilevato un recente approfondimento del Magazine ufficiale di Immobiliare.it.
Assicurazione scoppio/incendio, attenzione a casi particolari e a offerte “accessorie”
L’assicurazione scoppio/incendio, semplificando al massimo i termini della questione, è una tutela sia per chi chiede il mutuo sia per l’istituto di credito che lo concede, in quanto copre le spese di riparazione della casa in caso di incendio, danni derivanti da esplosione, fughe di gas, fulmini (queste le casistiche principali).
Attenzione però a due voci in particolare, quelle relative a massimali ed esclusioni. La polizza, infatti, in base a quanto stipulato, può rimborsare interamente i danni subiti, oppure solo una parte, fino a una certa soglia, il “massimale” appunto. Le esclusioni, invece, riguardano i casi in cui l’assicurazione non si fa carico delle spese; uno dei più “classici” è quando per esempio i danni siano derivati da incuria o disattenzione del proprietario o dell’inquilino, e non da cause naturali o fortuite.
Infine, la precisazione sull’obbligatorietà: il decreto legge 59/2012 stabilisce che l’unica polizza davvero necessaria per un mutuo sia appunto quella scoppio/incendio. Questo significa che tutte le altre proposte assicurative rientrano tra quelle “facoltative”, comprese quelle – tra le più comuni – che riguardano la vita del mutuatario (coprendo ciò che resta del mutuo se l’intestatario dovesse decedere prima della fine del finanziamento) o che intervengono in caso di perdita del lavoro.