La Commissione Giustizia della Camera ha approvato l’adozione del testo base sulla riforma dell’ergastolo ostativo. Una legge resa necessaria da più sentenze della Corte costituzionale: quella che a ottobre 2019 ha dichiarato illegittimo il divieto di concedere permessi premio ai condannati per delitti di mafia e terrorismo che non collaborano con la giustizia, ma soprattutto quella che ad aprile 2021 ha bocciato il divieto di liberazione condizionale degli stessi soggetti, dando al Parlamento un anno di tempo per riscrivere la norma. Il testo va quindi a sostituire i tre disegni di legge depositati finora: quello del Movimento 5 stelle a prima firma del deputato Vittorio Ferraresi, quello di Fratelli d’Italia con Andrea Delmastro Delle Vedove e quello della dem Enza Bruno Bossio (quest’ultimo precedente alla sentenza del 2021). Favorevoli tutti i gruppi escluso FdI, che ha insistito sulla proposta Delmastro e nel contempo ha presentato un ddl costituzionale – prima firmataria Giorgia Meloni – per riscrivere l’articolo 27 della Carta affiancando alla funzione rieducativa della pena quella “di garantire la sicurezza dei cittadini” in modo che l’ergastolo ostativo non sia più incostituzionale. Soddisfatto invece il relatore del nuovo testo, il presidente della Commissione Mario Perantoni (M5s):” Abbiamo trovato una mediazione tra i valori espressi dalla Consulta e la necessità di mantenere il rigore nei confronti della detenzione dei boss mafiosi, un obiettivo per noi irrinunciabile. Renderò presto noto il termine per la presentazione degli emendamenti”.

Il testo riprende in molti passaggi la proposta dell’ex sottosegretario alla Giustizia Ferraresi. L’articolo 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario viene riscritto prevedendo che i benefici possano essere concessi anche agli ergastolani che non collaborano, “purché, oltre alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo, dimostrino l’integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l’assoluta impossibilità di tale adempimento”. Inoltre, il giudice di sorveglianza dovrà accertare,”a seguito di specifica allegazione da parte del condannato, congrui e specifici elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere con certezza l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali”.

Non solo. Il giudice dovrà acquisire il parere del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica del luogo in cui è stata emessa la sentenza di primo grado o, se diverso, del luogo di dimora abituale del condannato nonché di quello in cui intende stabilire la residenza una volta uscito dal carcere. Nel testo attuale il parere obbligatorio è solo quello del comitato del luogo in cui il condannato è detenuto (spesso, però, distante centinaia di chilometri da quello in cui ha commesso i reati). Sarà necessario anche sentire i pubblici ministeri che hanno richiesto le condanne e la procura nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché le direzioni dei penitenziari dove il detenuto è internato. Se uno o più di questi pareri fossero contrari, il giudice potrà concedere il beneficio soltanto indicando “gli specifici motivi per i non ha ritenuto rilevanti le istanze istruttorie e gli elementi acquisiti, nonché gli ulteriori elementi che consentono di superare i motivi ostativi indicati nei pareri del pubblico ministero e nelle informazioni fornite dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente”.

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