di Dino Caudullo*
Nel 2018 è stata istituita la professione sanitaria dell’osteopata, prevedendosi l’istituzione di un apposito corso di laurea triennale in osteopatia nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.
Nonostante a oggi non si sia ancora concluso l’iter previsto dalla legge del 2018, e quindi non sia ancora partito il corso di laurea triennale né sia stato definito il quadro dei percorsi formativi integrativi nei confronti di chi già esercita detta professione, anche da parecchi anni, il Ministero della Salute ha fornito alcune indicazioni che hanno determinato non pochi problemi agli osteopati.
Il parere del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute ha infatti evidenziato che, dopo l’istituzione della professione sanitaria dell’osteopata prevista dalla legge 3/2018, e fino al completamento dell’iter ivi indicato, l’attività dell’osteopata non poteva essere esercitata se non con il possesso della laurea in medicina e chirurgia e la successiva abilitazione o della laurea abilitante in fisioterapia.
Gli osteopati diffidati dal proseguire l’attività
In applicazione delle indicazioni del Ministero della Salute, molte Aziende sanitarie hanno quindi diffidato numerosi osteopati, che esercitavano l’attività anche da parecchi anni, dal proseguire nell’esercizio della stessa se sprovvisti di laurea in medicina e relativa abilitazione o della di laurea in fisioterapia, denunciando in sede penale chi ne fosse privo per il reato di esercizio abusivo della professione.
Le obiezioni alla tesi del Ministero
Uno dei professionisti destinatari della diffida ha quindi impugnato innanzi al Tribunale amministrativo il provvedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività di osteopata, contestando l’operato dell’Azienda sanitaria, ed indirettamente le stesse indicazioni del Ministero della Salute, ritenendole illegittime per contrasto, tra l’altro, con gli articoli 35 comma 1 e 41 della Costituzione.
La sentenza del Tar Catania Giudice amministrativo
Con sentenza del 30 agosto scorso, il Tar Catania ha accolto il ricorso annullando la diffida emessa dall’Azienda sanitaria sulla base delle indicazioni ministeriali, ritenendola illegittima.
Secondo il Giudice amministrativo, in particolare, consiste in una disciplina terapeutica basata sulla manipolazione dell’apparato muscoloscheletrico al fine di trattare patologie o disfunzioni a esso pertinenti, l’osteopatia non può essere assimilata alla professione medica che si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura e nel somministrare i rimedi; ne consegue che per lo svolgimento della pratica osteopatica non è necessario, a oggi, differentemente da quanto previsto per la pratica medica, un titolo abilitativo.
Una nuova professione sanitaria
Tuttavia, secondo il Tar Catania, se è vero che con la legge 11 gennaio 2018 n. 3, la professione dell’osteopatia è stata ricondotta nell’ambito delle professioni sanitarie, si tratta a ben vedere di una disposizione legislativa che si limita a delegare l’individuazione della disciplina di dettaglio, nonché l’istituzione del nuovo corso universitario di formazione e di corsi integrativi. Delega da un lato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, dall’altro, al Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità.
La legge del 2018 ha solo una portata programmatica
La disciplina introdotta dalla legge 3/2018 non può quindi ritenersi immediatamente precettiva, bensì soltanto programmatica, come confermato peraltro anche dalla Corte Costituzionale.
L’iter dell’istituzione della figura professionale sanitaria dell’osteopata potrà pertanto ritenersi completato solo quando sarà concluso il primo ciclo del nuovo corso di laurea triennale in osteopatia, momento a partire dal quale l’osteopata, per poter esercitare la professione, dovrà possedere sia la laurea triennale specifica che l’iscrizione all’istituendo albo professionale (salve restando le determinazioni dell’Amministrazione in ordine all’equipollenza dei titoli pregressi).
Non è necessario il possesso di alcun titolo specifico
In conclusione, fin quando non verranno istituiti i corsi di laurea triennale in osteopatia e istituiti i relativi albi professionali, per il Giudice amministrativo nessun titolo specifico potrà essere richiesto per l’esercizio dell’attività di osteopata, che resterà libero e regolato esclusivamente dalla legge 4/2013.
*Avvocato amministrativista e giuslavorista, mi occupo prevalentemente di pubblico impiego e diritto scolastico da circa vent’anni. Sono presidente della Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica, collaboro da anni con “La Tecnica della Scuola”, testata giornalistica specializzata in legislazione scolastica, e presto attività di assistenza e consulenza in favore di associazioni di categoria e sindacati del comparto scuola, università e del settore del pubblico impiego in generale.