Un protocollo che definisce le linee guida per lo smart working non emergenziale nel settore privato. Lo ha firmato il ministro del Lavoro Andrea Orlando con le parti sociali – 26, fra organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro – ricordando che la contrattazione collettiva è la “fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile”.
La firma è arrivata nel giorno in cui Cgil e Uil spiegano le ragioni dello sciopero generale sulla manovra proclamato per il 16 dicembre. “Di fronte alle sfide importanti che abbiamo davanti – ha detto Orlando – è davvero importante creare il massimo della coesione, dell’unità della convergenza degli interessi in vista di un equilibrio che corrisponde all’interesse di carattere generale. Questo lavoro è andato nella giusta direzione, io credo che sia la direzione che dobbiamo continuare a seguire”. L’adesione al lavoro agile, a differenza di quanto accaduto nel periodo dell’emergenza sanitaria “avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale” e il lavoratore che si rifiuta non può essere licenziato per questo né subire sanzioni disciplinari.
Nell’accordo vanno indicati la durata (può essere a termine o a tempo indeterminato), l’alternanza tra i periodi di lavoro in ufficio e fuori dai locali aziendali, i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna, le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore e le misure necessarie ad assicurare la disconnessione, le modalità di controllo della prestazione, l’attività formativa e e le forme di esercizio dei diritti sindacali.
Il protocollo chiarisce che il lavoro agile “si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati” e che nelle giornate in modalità agile non si possono fare straordinari . La prestazione può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Il lavoratore agile ha diritto allo stesso trattamento economico (ma andrà chiarito attraverso la contrattazione cosa succede nel caso non ci siano buoni pasto ma la mensa) e ai permessi orari come ad esempio quelli prevosti dalla legge 104. Durante le ferie il lavoratore smart può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa. Il lavoratore è libero di scegliere il luogo dove effettuare la prestazione in modalità agile ma ci devono essere le condizioni di “sicurezza e riservatezza”. Il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica necessaria ma è possibile concordare che siano usati strumenti di proprietà del lavoratore. In questo caso si possono concordare “forme di indennizzo”.
Le parti sociali infine concordano sulla necessità di agevolare il lavoro agile “anche tramite un incentivo pubblico alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello favorendo un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale e su misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie. Restano salvi gli accordi nazionali, territoriali e aziendali firmati prima della sottoscrizione del protocollo che sono già più di 200.