L’Iran dovrà risarcire i familiari delle vittime degli attentati dell’11 settembre 2001. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso delle famiglie coinvolte alla sentenza della Corte di Appello di Roma che nel dicembre 2020, dopo aver dissequestrato 4,5 miliardi di euro della Repubblica Islamica, non aveva riconosciuto la validità del verdetto con il quale la Corte federale di New York, nel 2018, aveva condannato l’Iran, i suoi ministri e la Banca centrale a risarcire i danni subiti da parenti e congiunti per i morti nell’attacco terroristico.
Il tribunale italiano non era chiamato a entrare nel merito della sentenza americana, bensì a valutare la compatibilità della normativa statunitense applicata per combattere il terrorismo con il nostro ordinamento. Nello specifico, la Corte di Appello di Roma, spiegano gli ermellini, non aveva condiviso “il modo mediante il quale la legislazione americana ha inteso derogare al principio della immunità giurisdizionale degli Stati sovrani segnatamente introducendo il Foreign sovereign immunities act, nel caso concreto applicato dalla Corte federale di New York” che avrebbe introdotto una “inconcepibile presunzione assoluta di colpevolezza” verso l’Iran, il Sudan, la Siria e la Corea del Nord “nei giudizi promossi per i danni ai cittadini americani”.
Un punto di vista diverso da quello della Corte Suprema italiana che invece giudica il Foreign sovereign immunities act in linea con l’ordinamento italiano che prevede deroghe alla sovranità degli Stati quando si rendono responsabili di atti contro la dignità umana e di gravità assoluta. A questo si aggiunge la possibilità di riconoscere il ‘danno punitivo’, per disincentivare i governi stranieri dal sostegno al terrorismo, oltre al risarcimento dei tradizionali danni patrimoniali. Dato il “fatto notorio” dell’attentato alle Torri Gemelle e al Pentagono, i giudici di terzo grado non hanno avuto dubbi nell’affermare che “certamente non può dirsi che in linea generale una disposizione di condanna al risarcimento dei danni in favore delle vittime di un attentato terroristico, ancorché eventualmente basata su un regime attenuato dell’onere della prova, produca effetti incompatibili con l’ordine pubblico”