Facendo riferimento a quanto già disposto dalla Corte costituzionale, il Collegio ribadisce che non si può riscontrare, con l’adozione di tali strumenti ragionevoli e proporzionati, nessuna evidente lesione di prerogative parlamentari.
Senza Green pass non sarà possibile l’accesso alle Camere, la decisione presa due giorni fa dalla Consulta ha avuto una immediata ricaduta sul caso della deputata no vax Sara Cunial. Il Collegio d’appello della Camera ha bocciato il ricorso presentato contro l’obbligo di certificazione per accedere a Montecitorio e nelle altre sedi del Parlamento presentato dalla politica negazionista. Facendo riferimento a quanto già disposto dalla Corte costituzionale, il Collegio ribadisce che non si può riscontrare, con l’adozione di tali strumenti ragionevoli e proporzionati, nessuna evidente lesione di prerogative parlamentari.
“È saggia e convincente la definitiva decisione sul green pass alla Camera stabilita con l’ordinanza di oggi del collegio di appello di Montecitorio” ha dichiarato il capogruppo Pd in Commissione Affari Costituzionali Stefano Ceccanti, commentando il rigetto del ricorso. “Giustamente l’ordinanza fa anche riferimento a quanto disposto dalla Corte costituzionale che non si è limitata a una generica inammissibilità, ma che ha già puntualmente rilevato, nel comunicato stampa che precede la sua ordinanza, come non si possa riscontrare con l’adozione di tali strumenti ragionevoli e proporzionati nessuna evidente lesione di prerogative parlamentari. C’è – conclude Ceccanti – quindi piena coerenza tra collegio d’appello e la giurisprudenza costituzionale costante del periodo di pandemia, a cominciare dalla sentenza 37/2021 sulla Val D’Aosta”.
Secondo il collegio “nella fattispecie non si riscontra alcuna manifesta lesione delle attribuzioni proprie dei parlamentari, come peraltro rilevato anche dalla Corte
costituzionale, e neppure una diminuzione anche solo di fatto della potestà di autogoverno spettante alle Assemblee legislative ed esercitata dai rispettivi Uffici
di Presidenza; né tantomeno un’indebita soggezione delle Camere ad altri poteri dello Stato. Ciò perché – si legge nel documento – quand’anche il riferimento alla normativa esterna, da parte dell’Ufficio di Presidenza e del Collegio dei deputati Questori, integri il recepimento di tale normativa, esso deve considerarsi effettuato nell’esercizio discrezionale di tale potestà di autogoverno”. Ma non solo “la tutela della salute pubblica garantita dall’articolo 32 della Costituzione, anche nella specifica e rafforzata lettura di tale norma che discende dal consolidato orientamento della Corte costituzionale (per tutte, sentenze nn. 184/1986 e 309/1990), comporta che i membri del Parlamento siano tenuti, al pari e più di ogni altro cittadino, ad applicare il fondamentale criterio di civiltà giuridica riassunto nell’indicazione del neminem laedere, e quindi a non porre a rischio con il proprio comportamento la salute collettiva”.