Dopo litigi e mediazioni tra le forze di maggioranza il consiglio dei ministri ha infine dato il via libera all’unanimità al nuovo decreto anti-covid che impone ufficialmente l’obbligo vaccinale a chi ha compiuto 50 anni ed estende il green pass a diverse categorie e attività. La Lega ha votato a favore dopo la marcia indietro del premier Mario Draghi sulla norma che inizialmente imponeva il Super green pass (quello di cui sono in possesso solo vaccinati e guariti) per accedere a negozi di beni non essenziali, banche, parrucchieri ed estetisti. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale viene inoltre esteso al personale universitario. Rebus di regole per le scuole in caso di presenza di alunni positivi: alle superiori e medie la Dad per tutti scatta al terzo caso confermato – la norma è stata modificata rispetto alle bozze – mentre con due casi solo i vaccinati con booster resteranno in presenza. Alle elementari si andrà in dad già con due contagi. Il comunicato finale non fa alcun riferimento a ristori per le attività danneggiate dalle chiusure decise subito prima di Natale: secondo l’Ansa se ne riparlerà a metà gennaio.
OBBLIGO DEL VACCINO PER OVER 50 – In Italia chiunque abbia più di 50 anni dovrà vaccinarsi, “al fine di tutelare la salute pubblica e per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza“. L’obbligo scatta al momento della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale e vale fino al 15 giugno. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute”, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. La bozza non prevedeva sanzioni in caso di violazione ma alcune fonti di governo hanno riferito che verrà introdotta una multa di 100 euro.
SUPER GREEN PASS AL LAVORO O NIENTE STIPENDIO – A partire dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati – compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati – che hanno compiuto i 50 anni, dovranno esibire al lavoro il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro e sarà considerato “assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione”. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro. Tutte le imprese, senza eccezione dunque sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione rimane di dieci giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.
GREEN PASS ‘BASE’ PER BANCA E PARRUCCHIERE – Per l’accesso ai servizi alla persona, ai negozi, alle banche e gli uffici pubblici basterà il Green pass base, quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione. La prima versione del decreto imponeva il certificato rafforzato, ma i ministri del Carroccio hanno puntato i piedi e l’hanno avuta vinta.
OBBLIGO DI VACCINO PER TUTTO IL PERSONALE DEGLI ATENEI – Il consiglio dei ministri ha deliberato anche l’estensione dell’obbligo vaccinale, senza limiti di età, a tutto il personale che lavora nelle università e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli studenti, invece, continua a valere il precedente obbligo di green pass. Lo ha spiegato il ministro Maria Cristina Messa sottolineando che “la raccomandazione continua a essere per lo svolgimento di tutte le attività prevalentemente in presenza” ma restano gli strumenti di didattica a distanza messi in campo da atenei, conservatori, accademie, istituti” a garanzia di chi non riesce ad andare in presenza.
ALLE SUPERIORI CON 2 CONTAGI I NON VACCINATI VANNO IN DAD, CON 3 DAD PER TUTTI – Alle scuole elementari, con un solo contagio la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con dueo più positivi è prevista la Dad per la durata di dieci giorni. Alle scuole superiori e alle medie se c’è un solo caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza e l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la Dad per dieci giorni.
TEST GRATIS A STUDENTI IN AUTOSORVEGLIANZA – Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, gli studenti che dovranno fare autosorveglianza potranno essere sottoposti a test gratuitamente. Per questo tipo di misura, il Commissario per l’Emergenza ha autorizzato lo stanziamento 92 milioni e 505mila euro fino al 28 febbraio.
LO SMART WORKING – Nessuna nuova norma, ma i ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, hanno firmato una circolare per “sensibilizzare” le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a “usare pienamente gli strumenti di flessibilità” che le discipline di settore già consentono sul ricorso allo smart working. Ogni amministrazione pubblica può programmare il lavoro agile “con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile” si legge nella circolare. “In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti postivi al coronavirus)”, prosegue il testo. Per quanto riguarda il privato viene invece specificato che “la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali“.