Il Tribunale amministrativo aveva bloccato la circolare del ministero della Salute con cui si chiedeva al personale sanitario di far prevalere la "vigilante attesa" nei primi giorni d’insorgenza della malattia e si davano anche indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid. Ma ora da Palazzo Spada arriva un'inversione di rotta
Il neoeletto presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, ha sospeso la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva annullato la circolare sulle terapie domiciliari Covid emessa dal ministero della Salute il 26 aprile 2021: in quest’ultimo documento si chiedeva al personale sanitario di far prevalere la “vigilante attesa” nei primi giorni d’insorgenza della malattia e si davano anche indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid. Circolare che, appunto, era stata in precedenza cancellata dal Tar del Lazio, con queste motivazioni: “In disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito. La prescrizione dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia Covid-19 come avviene per ogni attività terapeutica”. La conclusione è che “il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico dalla scienza e deontologia professionale”.
Ora, il Consiglio di Stato impone un ulteriore cambio di rotta e ripristina quanto scritto nel documento ministeriale, che “contiene, spesso con testuali affermazioni, ‘raccomandazioni’ e non ‘prescrizioni’ cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto”. Di conseguenza “non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del medico di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale”. Quanto scritto nella circolare del ministero è perciò un insieme di consigli rivolti al personale sanitario, senza obblighi. Il prossimo 3 febbraio è stata fissata una camera di consiglio per la trattazione collegiale. Il decreto emesso da Frattini è infatti monocratico.
Poco dopo la decisione del Tar del Lazio, Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, aveva detto che “nella sostanza non cambia nulla”. La circolare del ministero della Salute, aveva ricordato: “Nasce in un momento ben preciso, quando non avevamo cure. Oggi abbiamo gli anticorpi monoclonali e il nuovo antivirale da usarsi nelle fasi precoci della malattia. Allora si poteva solo agire sulle complicanze. Quelle del ministero – ha chiarito Anelli – erano solo indicazioni. Anche allora i medici erano liberi di prescrivere i farmaci a seconda dei sintomi. Il medico decide sempre sulla base del singolo paziente”, ha precisato. E ha chiarito: “I farmaci antivirali ora sono disponibili, ma ci perdiamo nella burocrazia. La prescrizione va effettuata dallo specialista che recepisce la segnalazione del medico di famiglia; il farmaco va poi ritirato nelle farmacie ospedaliere o comunque nelle strutture. Noi avremmo preferito che fossero a disposizione nei distretti per poter essere utilizzati dai medici sul territorio”.