Una disposizione che segue quanto sancito dalla sentenza della Corte costituzionale nel caso Cappato/DjFabo. Se questa non venisse rispettata, spiega infatti il giudice, "si arriverebbe ad una abrogazione tacita della pronuncia della corte Costituzionale e al mantenimento dello status quo ante rispetto alla pronuncia"
Nelle Marche, per la seconda volta in 7 mesi dal caso di ‘Mario’ (nome di fantasia), i giudici del Tribunale di Ancona hanno emesso un’ordinanza in cui si ordina all’Asur di valutare le effettive condizioni di salute di ‘Antonio’, anche lui tetraplegico, che il 18 gennaio scorso ha richiesto l’accesso al suicidio assistito.
La notizia è stata diffusa dall’Associazione Luca Coscioni secondo cui nella sua comunicazione il giudice ha ordinato di “provvedere, previa acquisizione del relativo parere del Comitato etico territorialmente competente, ad accertare: se ‘Antonio’ è tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili; se sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli; se le modalità, la metodica e il farmaco prescelti siano idonei a garantirgli la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile“.
Una disposizione che segue quanto sancito dalla sentenza della Corte costituzionale nel caso Cappato/DjFabo. Se questa non venisse rispettata, spiega infatti il giudice, “si arriverebbe ad una abrogazione tacita della pronuncia della corte Costituzionale e al mantenimento dello status quo ante rispetto alla pronuncia”. Abrogazione, osserva l’Ass. Coscioni, “che per legge non è possibile perché una sentenza della Corte Costituzionale non può essere riformata o cancellata dal Parlamento o da un Tribunale ordinario”. “Anche in questo caso – dichiara l’avvocato Filomena Gallo, segretario dell’Associazione Luca Coscioni e co-difensore di ‘Antonio’ – i Tribunali affermano il diritto della persona malata a ottenere le verifiche necessarie così come previsto dal giudicato costituzionale per poter procedere legalmente in Italia con auto-somministrazione del farmaco letale. Il diniego opposto dall’Asur, alla luce della consulta e delle motivazioni contenute nella decisione del Giudice ordinario, risulta illegittimo. Il Giudice autore dell’ordinanza, nell’applicare la portata della sentenza costituzionale, precisa che la sentenza di incostituzionalità sul caso Cappato-Antoniani non si è limitata a dichiarare una condizione di non punibilità e i suoi requisiti, come sostenuto dalla difesa dell’Asur, ma ha altresì dettato dei presupposti procedurali (accertamento della struttura sanitaria pubblica e parere del comitato etico) che sono imprescindibili ai fini della non punibilità“.
Queste procedure, continua Gallo, coinvolgono soggetti terzi al fine di garantire tutte le tutele che spettano a un soggetto debole: “Ne consegue che tale sentenza non può che avere risvolti sotto il profilo civilistico e in particolare delle prestazione che il cittadino-paziente ha diritto di richiedere al sistema sanitario nazionale e ai suoi attori-organi. L’ordinanza rigetta dunque tutte le contestazioni formulate dall’Asur Marche che continua ad opporsi alla decisione della Corte costituzionale, sminuendone o addirittura cercando di annullarne la portata normativa”.