Giustizia & Impunità

“Multe per eccesso di velocità nulle se autovelox non sono segnalati e ben visibili anche su auto civetta”

La nuova interpretazione delle norme del Codice della strada è contenuta in un provvedimento della Cassazione che ha annullato una sentenza del Tribunale di Vicenza

“Segnalati e ben visibili”. Lo devono essere gli autovelox, perché in caso contrario le contravvenzioni per eccesso di velocità elevate con apparecchi di controllo a bordo strada su veicoli in ‘borghese’ delle Forze dell’ordine possono essere impugnate e annullate. L’autovelox, seppure preceduto da cartello che avvisa della sua possibile presenza, deve essere ben visibile da parte di automobilisti, camionisti o motociclisti. La nuova interpretazione delle norme del Codice della strada è contenuta nell’Ordinanza 4002 dell’8 febbraio della Cassazione che ha annullato una sentenza del Tribunale di Vicenza.

Secondo i supremi giudici “l’articolo 142, co. 6-bis, del Codice della Strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.

Il caso nasce dal ricorso di un automobilista che impugnato una sanzione per eccesso di velocità dovuta a un dispositivo su un’auto civetta, a bordo strada e priva dei colori istituzionali. Sia il Giudice di Pace di Thiene sia il Tribunale di Vicenza avevano respinto il ricorso presentato dall’automobilista che viaggiava a 62 km/h in un tratto con velocità massima a 50 km/h) che, invece, è stato accolto dalla Corte di Cassazione. Nella motivazione della decisione i giudici hanno ricordato come già la circolare del ministero dell’Interno del 14/08/2009 (la cosiddetta Direttiva Maroni) preveda che “le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando si ha utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile”.