Forse qualcuno ricorderà le polemiche sul disastro ambientale abusivo ampiamente trattate su queste colonne diversi anni fa. Se oggi ci torniamo è perché le recenti modifiche sull’ambiente in Costituzione hanno eliminato ogni dubbio. Riassumiamo i termini del problema.
La norma più importante introdotta nel 2015 dalla cosiddetta legge sugli ecoreati è certamente quella sul disastro ambientale che, colmando finalmente un gravissimo vuoto normativo, punisce con la reclusione da tre a 15 anni chiunque “abusivamente cagiona un disastro ambientale”; dove, tuttavia, l’inserimento dell’avverbio (voluto dalla Confindustria) porta, ovviamente, a ritenere che possa ipotizzarsi un disastro ambientale non punibile se viene cagionato non abusivamente. E, pertanto, proseguendo nella lettura della norma, potrebbe essere non punibile chi provoca non abusivamente l’alterazione, irreversibile o difficilmente eliminabile, dell’equilibrio di un ecosistema, o una offesa alla pubblica incolumità.
Un danno, cioè, non solo alla salute pubblica ma anche all’ambiente, agli ecosistemi (e alla biodiversità), che oggi, con la modifica dell’articolo 9 della Costituzione, sono finalmente diventati valori direttamente tutelati dalla legge fondamentale dello Stato italiano cui nessuna legge ordinaria può in nessun caso derogare. Tanto più che adesso, dopo la riforma, nessuna iniziativa economica privata “può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente” e, se si tratta di attività economica pubblica o privata, la legge deve determinare i programmi e i controlli per indirizzarla e coordinarla “a fini… ambientali” (nuovo articolo 41 della Costituzione); evitando, ovviamente, che possa provocare addirittura un disastro ambientale.
Peraltro è già dal lontano 1990 (sentenza numero 127) che la Corte costituzionale, in un caso simile, di fronte a una legge che puniva i danni alla salute solo “nei casi non consentiti dalla legge”, ha sentenziato che “nessuna norma ordinaria può sottrarsi all’ossequio della legge fondamentale”, e pertanto essa “va interpretata nell’assoluto rispetto del principio fondamentale del diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione”. Di conseguenza, oggi anche quell’abusivamente va interpretato nell’assoluto rispetto, senza se e senza ma, del nuovo principio fondamentale costituzionale del diritto all’ambiente e della tutela degli ecosistemi.
Tanto più che questo è proprio quello che, a proposito del disastro ambientale, fortunatamente ha fatto la Cassazione, la quale, ben prima della riforma, ha in sostanza cancellato quell’”abusivamente”, fornendone una interpretazione talmente ampia da farci rientrare praticamente di tutto (contrasto con norme penali, norme extrapenali, norme tecniche, norme di condotta, norme di prudenza, norme di principio, principi di derivazione comunitaria ecc).
Oggi non ce ne è più bisogno. Perché, da oggi, per ritenere “abusiva” una condotta che provoca un disastro ambientale ci si potrà limitare a richiamare il sicuro, intrinseco contrasto con le nuove disposizioni costituzionali. Anche se, a mio sommesso avviso, meglio sarebbe dire finalmente, con chiarezza e una volta per tutte, che nessuna legge, autorizzazione o disciplina di settore può superare il divieto costituzionalmente garantito di attentare al diritto alla salute e alla incolumità pubblica o di provocare danni all’ambiente, alla biodiversità o all’ecosistema; e che, quindi, non può esistere un disastro ambientale legittimo e consentito; eliminando di conseguenza, in virtù della modifica costituzionale, quell’abusivamente che, in una legge importante quale quella sugli ecoreati, costituisce una assurda incongruenza e un serio ostacolo per la sua applicazione.
Non a caso Maurizio Ferla, Comandante dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente, “audito” il 6 marzo 2019 dalla Commissione parlamentare Ecomafia sull’applicazione della legge, ha messo in risalto che “al di là delle statistiche a volte abbastanza celebrative, in realtà gli articoli su inquinamento ambientale e disastro… restano sostanzialmente lettera morta o quasi, perché formulati con un preliminare ‘abusivamente’ che sta bloccando molte Procure, molte autorità giudiziarie, molta polizia giudiziaria, particolarmente noi”.