di Giorgio De Girolamo
Con una larga maggioranza nella seconda lettura alla Camera dei deputati (468 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti) l’ambiente e la sua tutela entrano formalmente in Costituzione. Si è messa per la prima volta la penna, seppur in melius, su uno dei principi fondamentali (i primi 12 articoli) della nostra carta costituzionale: l’articolo 9. Per aggiungere al già limpido dettato del secondo comma, per cui la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione”, un terzo comma per cui essa tutela anche “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. A seguire una modifica dell’articolo 41, anch’esso mai toccato in 74 anni, introducendo fra i limiti all’iniziativa economica privata anche quello dei danni “alla salute, all’ambiente”, e fra i fini della stessa anche gli scopi “ambientali”.
È però indubbio che la Costituzione l’ambiente lo tutelava già. Sin dagli anni ‘80 infatti, una copiosa giurisprudenza costituzionale ha rinvenuto fondamento esplicito alla tutela ecologica e degli ecosistemi nel combinato disposto degli articoli 9 e 32 (sul diritto alla salute) della Costituzione. Inoltre tale materia si connota per un atteggiamento trasversale nei confronti di una molteplicità indefinita di settori, materie e politiche pubbliche. Di qui l’inserimento nel 2001 della competenza esclusiva dello stato in materia di tutela ambientale al secondo comma dell’art.117 Cost., all’interno della riforma del titolo V per quanto attiene alla ripartizione di competenze legislative fra Stato e regioni, in cui ritorna centrale, tra l’altro, la suddetta trasversalità.
I costituenti non pensarono alla parola “ambiente” nel secondo comma dell’art.9, che si riferisce solo alla tutela del “paesaggio” e del “patrimonio storico e artistico della Nazione”. L’ambiente come equilibrio ecologico è una nozione che verrà meglio definita e tematizzata solo alcuni decenni più tardi. Ma della norma costituzionale (e della norma giuridica in generale) va ricercata la ratio ben oltre la littera legis, spesso laconica e raramente esaustiva della trasformazione sociale che il legislatore, per circostanze di fatto, non può prevedere e quindi a priori racchiudere nella disposizione letterale. Per questo con “paesaggio”, con l’emergere della questione ambientale, non si intenderà più il solo “panorama romanticamente inteso”, ma esso arriverà “a coincidere con ambiente, o meglio, con la valenza culturale che si attribuisce al rapporto uomo-ambiente” (F. Merusi).
Una positivizzazione come quella approvata nei giorni scorsi, ovverosia un accoglimento normativo di quanto giurisprudenza e dottrina già da decenni sono unanimi nel sostenere, sul piano strettamente giuridico non pare possa essere dannosa, e andrebbe anzi, seppur superflua, lietamente accolta. Ciononostante, se il danno sul profilo costituzionale non c’è (fatta eccezione per alcune critiche e obiezioni), resta indubbio che si tratta di un intervento probabilmente inutile, soprattutto sul piano politico. Inutile perché estraneo a un progetto politico e normativo di serio contrasto alla crisi climatica e di radicale tutela ambientale (si vedano sul punto anche le più recenti procedure d’infrazione di cui l’Italia è stata destinataria per la gestione delle aree protette e del sistema idrico). Sganciato da una visione politica che rafforzi la riserva di legge di cui al terzo comma dell’art.41 appena modificato, che riconosce allo Stato la possibilità di indirizzare e coordinare “a fini sociali e (adesso anche) ambientali” l’attività economica pubblica e privata.
È debole infatti il ricorso a questo strumento, data la pervasiva convinzione che sia meglio lasciar risolvere al mercato le crisi economiche e sociali, basti pensare alle vertenze sindacali aperte per le delocalizzazioni e alla deriva in cui sta rischiando di crollare il settore dell’automotive di fronte alla transizione ecologica, che lo Stato si rifiuta di gestire nazionalizzando parti del settore. Per non parlare poi di tutta la grande incertezza con cui è affrontata la transizione energetica, a partire dalla tassonomia europea delle fonti rinnovabili che ha tra esse incluso anche gas e nucleare; e da ultimo la proposta italiana di contrasto ai rincari delle bollette attraverso i tagli agli incentivi per le energie rinnovabili.
È forte quindi il rischio, per dirla con le parole di Paolo Carpentieri, di una “normazione iconica, fatta di solenni enunciazioni di valori impropriamente vestiti con i panni della legge”. Una pratica comunicativamente semplificatoria, che si risolve in “un paludamento autocelebrativo per il legislatore”. Una normazione, che ancora l’Autore definisce “per lo più inutile proprio perché non è corredata da autentiche norme e procedure per dar seguito a quella celebrazione di simboli”; ma non raramente “anche dannosa, perché genera confusione alterando la preesistente realtà dell’ordinamento”.
È certo vero che la Costituzione si tocca per ristabilire una gerarchia dei valori mutata nella società. Ciò che è dubbio è che per la classe politica e dirigente che tale modifica trionfalmente accoglie (per Cingolani è stata una “giornata epocale”) quella gerarchia sia effettivamente mutata. Quella che si vuole narrare come una grande conquista, e che tale realmente sarebbe in un contesto diverso e più attivo nel contrasto alla crisi sociale e climatica, non è forse che l’ennesimo tentativo di distrarre i rappresentati dalle gravi responsabilità dei propri rappresentanti.