Scuola

Università, la legge vieta i concorsi ai membri del cda? All’ateneo di Foggia non è così: il posto a giurisprudenza lo vince il prof-consigliere

La riforma del 2010 impedisce la candidatura dei parenti dei consiglieri fino al quarto grado. Ma poi partecipano i consiglieri stessi, che sono i parenti più prossimi di se stessi. Il caso limite a Foggia, col rettore che difende la scelta: "La legge non dice quello". Ma lo dicono anche il regolamento d'ateneo e gli atti del bando

Sito dell’Università degli Studi di Foggia: cliccare sul consiglio di amministrazione, poi all’elenco dei professori in Giurisprudenza. Incrociandoli, ne salta fuori uno che è lì e anche là, perché ha appena vinto un posto di professore di seconda fascia bandito dal cda dell’ateneo di cui fa parte. Il problema? Per legge a quel concorso non potevano partecipare neppure i suoi parenti (fino al quarto grado), lui invece partecipa e lo vince. Gli rendono omaggio i prof che vincono posti che essi stessi bandiscono, dall’alto del cda che hanno funzione di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale e di vigilanza. Al più, si astengono dalla riunione dove viene firmata l’autorizzazione a indire la procedura. Una prassi che trova alibi nei regolamenti e negli statuti che le università autonomamente si danno, ma che cozza con una legge dello Stato, la n. 240/2010, che 12 anni fa ha inteso porre un freno ai nepotismi, impedendo candidature che potevano dare corso a conflitti di interessi: tra le altre, quella di chi ha gradi di parentela fino al quarto grado con chi siede nei cda che li bandisce. La legge, tuttavia, non precisa che il consigliere è il primo a non potersi candidare, ma il concetto è stato ribadito dal Consiglio di Stato nel 2018. Nonostante la ratio sia chiarissima, c’è chi si ostina a sfidare leggi e sentenze, sfidando così il principio fissato dalla norma, che era volto a impedire condizionamenti e compromissioni dell’imparzialità dell’organo che fa la selezione. Alcuni atenei, va detto, si sono conformati alla legge, come l’Università di Palermo, che nel 2019 ha annullato il concorso vinto da un membro del proprio consiglio di amministrazione per una prima fascia a Ingegneria. Il prof ha fatto ricorso ma il Tar gli ha dato torto: l’incompatibilià di legge è certa.

Come spesso succede in Italia, quel che è certo a Palermo non lo è a Foggia. E non è la prima volta che l’università pugliese è protagonista di concorsi e assegnazioni con tutti i timbri, ma nessuna legittimità. Nel 2016-2017, quando il Consiglio di Stato non si era ancora pronunciato, due docenti che facevano parte del Consiglio, Marzia Albenzio e Carmela Robustella, si erano candidati a due concorsi banditi dallo stesso organo di cui facevo parte, vincendoli. Solo grazie a un esposto di altri due professori dell’ateneo, Diego Centonze e Alessandro Del Nobile, la procura foggiana ha aperto un fascicolo per le sospette irregolarità. Il pm ha chiesto l’imputazione coatta, il Gip li ha prosciolti per la mancanza di dolo: la loro buona fede, ha ragionato il giudice, si è desunta dal fatto che avessero allegato alla domanda di concorso lo “status” di componenti del Cda. I due poi si sono ‘scandidati’, rinunciando al posto e risolvendo da sé la faccenda spinosa.

Successivamente è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato su un concorso alla Normale di Pisa. Il Tar della Toscana aveva accolto il ricorso di un professore, tal Gilberto Capano, che era membro del cda ma nel 2016 si era candidato per un posto di prima fascia al Dipartimento di Scienze Politiche. L’ateneo si è rivolto al Consiglio di Stato richiamando la legge del 2010 che emise una sentenza che ha fatto tabula rasa di ogni residua ambiguità, definendo in maniera non più eludibile l’incompatibilità: l’esclusione dei consiglieri altro non è che “un importante corollario del principio assiologico su cui riposa la norma, ravvisabile nell’esigenza di evitare condizionamenti dell’organo della struttura che effettua la selezione (…) proprio al fine di prevenire il rischio di (una potenziale) compromissione dell’imparzialità che governa la decisione. Lo scopo perseguito intero risulterebbe frustrato qualora si ammettesse la partecipazione al concorso del membro stesso della struttura: di fatto, ad absurdum, l’ipotetica (massima) compromissione dell’imparzialità non troverebbe alcuna preventiva sanzione”.

Poche righe che, come si è visto nel caso dell’UniPalermo, sarebbero a questo punto sufficienti a disincentivare il fenomeno. E invece ci risiamo. All’Università di Foggia si è sfidata ancora la norma. A gennaio del 2021 il professor Mario Pio Fuiano viene nominato dal rettore nel cda in rappresentanza dei docenti dell’area giuridica per il quadriennio 2021-2025. Ma tempo otto mesi e il cda indice un concorso per la copertura di un posto di seconda fascia in Diritto processuale civile. Chi si candida e chi lo vince all’unanimità? Il professor Fuiano, senza dimettersi dal consiglio di amministrazione, tanto che ad oggi figura nell’organo che provvede, tra le altre cose, anche alla programmazione del personale accademico.

Il rettore Pierpaolo Limone sostiene sia tutto regolare. “Non è scritto da nessuna parte che un componente del cda non possa candidarsi a un concorso, la norma non dice quello”. E tuttavia lo stesso regolamento sulle procedure a chiamata dell’ateneo, firmato dal rettore, all’articolo 13 la richiama e recita così: “Non possono partecipare alla procedura valutativa coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, nonché il coniuge e il convivente more uxorio di un professore appartenente al Dipartimento presso il quale sarà inquadrato il candidato selezionato ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo”. Il rettore allora fa presente che il consigliere-candidato si è astenuto dalle riunioni in cui il cda ha discusso e deciso la chiamata per il settore scientifico-disciplinare. Ed è vero, il prof non ha partecipato, ma non c’è norma in materia che dica che l’assenza superi il conflitto insanabile a monte sancito dalla legge. “Non sono un legale né un avvocato, e non posso entrare in questioni dottrinali con lei, ma la legge e la sentenza non dicono questo, altrimenti avremmo rispettato quelle indicazioni. Poi le università sono autonome nel valutare le composizioni del loro cda”.

Proprio la storia recente del Cda in questione, nella pratica qualora la dottrina non bastasse, dimostra il contrario. Due membri che ne facevano parte, la professoressa Vera Fanti e Carmela Robustella (che aveva fatto esperienza diretta della delicatezza nei procedimenti sopra richiamati), si sono dimessi proprio per poter partecipare ai concorsi, che poi hanno vinto. Il professor Fuiano per altro a gennaio 2021 è entrato nel cda in sostituzione proprio della Fanti come rappresentante dell’area giuridica. E si è poi candidato al concorso indetto a fine 2021 per un posto a Giurisprudenza. Ma a differenza della collega non si è dimesso. Salvo astenersi nella seduta in cui veniva indetto dai colleghi ha partecipato e lo ha vinto. E il cda di cui fa parte ne ha proclamato la nomina. Se in violazione della legge come pare – e del regolamento dell’ateneo, come si legge – toccherebbe al ministero appurarlo.

t.mackinson@ilfattoquotidiano.it
Twitter:@thomasmackinson