di Antonio Carbonelli *

L’articolo 1, commi da 224 a 237 della legge n.234/21, legge di stabilità per il 2022, ha introdotto alcune norme per frenare le delocalizzazioni industriali.

Pochi però si sono accorti che il primo a teorizzare e delocalizzazioni industriali è stato un filosofo. È stato David Hume, nel saggio Sulla moneta, del 1752. Quando elogiava il “basso prezzo del lavoro in tutte le nazioni che non hanno un grande commercio”. E spiegava che “perciò le manifatture spostano gradualmente le loro sedi dove sono attratte dal prezzo modesto delle merci e del lavoro”. Cioè dove i costi di produzione sono più bassi, per guadagnare di più. Inoltre Hume non si fermava qui. Spiegava anche che “Le manifatture spostano gradualmente le loro sedi dove sono attratte dal modesto prezzo delle merci e del lavoro, (soltanto) finché non hanno arricchito anche questi paesi”. A quel punto, “sono di nuovo fatte emigrare dalle cause stesse”. Dunque aveva già intuito anche la fase successiva: quella in cui, una volta provocato un certo arricchimento in un paese, con conseguente incremento delle retribuzioni di quel paese, viene attuata una delocalizzazione ulteriore. È una fase a cui non si è ancora arrivati, neanche ai nostri giorni, 300 anni dopo.

Quello che accade oggi, invece, è che alcuni economisti sostengono che opporsi alle delocalizzazioni industriali significherebbe cercare di salvaguardare l’occupazione nei paesi occidentali, che chi si oppone cerca di salvaguardare l’occupazione qui: che egoista… Ma significherebbe anche togliere possibilità di lavoro alle popolazioni dei paesi destinatari delle delocalizzazioni.

Questa preoccupazione per i lavoratori dei paesi poveri è persino commovente. Ma proviamo a guardare la realtà delle delocalizzazioni da un angolo visuale diverso. E proviamo a chiederci non tanto chi debba entrare in concorrenza tra poveri per avere un posto di lavoro. Ma chi debba guadagnare per effetto delle delocalizzazioni industriali. Allora potremo distinguere tra due casi ben diversi.

Da un lato, c’è il caso in cui i maggiori profitti derivanti dalle produzioni delocalizzate debbano andare a beneficio delle economie locali. E dunque siano destinati a far crescere le loro economie, e ad aiutarli a uscire da perduranti condizioni di povertà.

Dall’altro lato, c’è il caso ben diverso in cui i maggiori profitti derivanti dalle delocalizzazioni vadano in tasca solo agli autori delle delocalizzazioni. In questo caso, si tratta soltanto di sfruttamento di manodopera a più basso costo.

Per prevenirle, nel nostro paese, basterebbe applicare l’art.43 Cost.: molto spesso, in tempi recenti, la Costituzione della Repubblica italiana viene invocata solo fino a quando fa comodo. Ma essa contiene anche l’articolo 43: “A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”. Lo stesso articolo 41 della Costituzione, dopo avere disposto che “L’iniziativa privata è libera”, al comma 2 aggiunge che essa “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”.

Non a caso, la proposta avanzata da alcuni autorevoli giuslavoristi riguardo alle delocalizzazioni era quella di non consentire, in certi casi, all’autorità pubblica di non autorizzare l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo da parte delle imprese, in particolare da parte di quelle che hanno fruito di agevolazioni economiche pubbliche.

Per uscirne, il metodo sarebbe semplicissimo: basterebbe tassare opportunamente la reimportazione dei prodotti delocalizzati, o i cui proventi non vadano a beneficio delle economie locali, e il gioco finirebbe. Perché non sarebbe più conveniente.

Cos’ha introdotto invece la legge di bilancio 2022? Una procedura di consultazione sindacale. Con blande sanzioni economiche. In tal modo le aziende, anzi, i loro consulenti, anzi, le assicurazioni dei loro consulenti, nel caso di errori nella formulazione della procedura sono soggetti solo a una sanzione economica. I partiti che raccontano di aver fatto qualcosa, forse non si rendono conto di rendersi ridicoli davanti al loro stesso elettorato.

* Avvocato giuslavorista e filosofo a Brescia. Nel 2015 pubblica I fondamenti teoretici della “crisi” – Economia fuori controllo o disegno preciso?, critica filosofica del liberismo economico; nel 2016-17-18 la trilogia Rileggere la modernità, ripensamento radicale del pensiero della modernità; nel 2019 Realismo critico, alternative possibili a materialismo teoretico, nichilismo etico e liberismo economico; nel 2020 Rileggere l’economia – Storia e critica del pensiero economico da Platone a Piketty; nel 2021 Platone e Aristotele – Fondamenti del pensiero etico, politico, economico e giuridico nel terzo millennio e Rethinking Economics, edizione inglese di Rileggere l’economia (Marco Serra Tarantola Editore).

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