Giustizia & Impunità

Nuovo ospedale San Cataldo di Taranto, per la procura di Bari la gara d’appalto è falsata dalla nomina del commissario Sannicandro

Secondo i pm il dirigente regionale non aveva i requisiti per essere nominato e non avrebbe neppure dovuto accettare quell’incarico nella commissione che ha assegnato l'appalto da 160 milioni. L'interessato: "Totalmente estraneo alle accuse"

Il dirigente della Regione Puglia Elio Sannicandro era incompatibile con l’incarico di componente della commissione che ha aggiudicato l’appalto da oltre 160 milioni di euro per la costruzione del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto. Ne sono convinti il procuratore aggiunto di Bari Alessio Coccioli e il sostituto Michele Ruggiero che nelle scorse ore hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini a Sannicandro e al capo di gabinetto della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi che avrebbe “attestato falsamente” l’idoneità del primo a ricoprire quel ruolo pur essendo a conoscenza di una serie di motivi che lo rendevano incompatibile.

In particolare, Sannicandro nel curriculum non avrebbe specificato di aver ricoperto nel 2018 l’incarico di coordinatore del gruppo che ha elaborato, per conto dell’Agenzia regionale, le Linee guida per il piano strategico di Taranto che tra le varie cose includevano anche la realizzazione dell’ospedale San Cataldo: quel ruolo, secondo la procura di Bari, viola la norma che impone ai commissari di gara di non aver svolto, “alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

Un dettaglio non trascurabile secondo i magistrati che sarebbe inoltre stato ben conosciuto da Stefanazzi. Non solo. Per il pm Coccioli e Ruggieri, Sannicandro non avrebbe comunicato “l’esistenza di gravi ragioni di convenienza” oltre a un vero e proprio “conflitto di interessi” legato alla sua decennale conoscenza e soprattutto “comune militanza politica” con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e, soprattutto, con Nicola Canonico l’imprenditore che ha partecipato e vinto la maxi gara d’appalto.

Sannicandro, insomma, non solo non doveva essere nominato, ma non avrebbe neppure dovuto accettare quell’incarico: quella sua condizione di conflitto di interesse, secondo l’accusa, “avrebbero potuto – si legge nell’atto di accusa – essere percepiti come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto”. Per la procura, quindi, Sannicadro sarebbe stato designato da Stefanazzi “senza attività istruttoria alcuna” e indicato “come personalità di alto profilo costituente espressione dell’ente regionale” e quindi idoneo al ruolo di commissario di gara.

Stefanazzi e Sannicandro, infine, avrebbero concordato – tra loro e “con persone non identificate”, ma individuate dalla procura come “istigatori e concorrenti morali” – di avvantaggiare illecitamente una cordata di imprenditori interessati all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale. E così la procura ha stabilito che da “tali omissioni e false attestazioni scaturiva, in via derivata, l’invalidità degli atti successivi della procedura di gara”.

Sannicandro, oggi a capo di Asset Puglia, l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, rigetta integralmente le accuse alle quali si dichiara totalmente estraneo. “In attesa di poter chiarire la mia estraneità anche a questa vicenda – ha spiegato – preciso sin d’ora che le ipotesi di incompatibilità, e quindi di falso, su cui si fonda l’accusa sono del tutto infondate. Prima della mia nomina nella commissione di gara non mi sono mai occupato dell’ospedale di Taranto, né come Commissario straordinario, né come Direttore generale dell’Asset, né come coordinatore del gruppo di lavoro che a suo tempo ha elaborato le Linee guida per il piano strategico di Taranto”.

Sannicandro inoltre ha precisato di non aver “mai intrattenuto con imprenditori che hanno partecipato alla gara per l’Ospedale di Taranto rapporti di frequentazione personale o politica, né tantomeno di cointeressenza, riconducibili anche solo in astratto alle ipotesi di astensione contemplate dal codice di procedura civile e dal codice degli appalti. Escludo categoricamente – ha concluso il professionista – in questo come in ogni altro caso, di aver favorito qualcuno fra i concorrenti, avendo svolto il mio incarico con assoluta imparzialità e nel pieno rispetto della legge, come risulta dai lavori della commissione aggiudicatrice”.