La tutela delle vittime vulnerabili, e più specificamente la prevenzione della violenza di genere, rappresenta una tipologia particolarmente critica che riguarda il dinamico rapporto che intercorre tra sicurezza e pericolosità. Si tratta di un problema sociale di dimensioni endemiche ed universalmente presente in ogni area del globo, tanto da farlo definire addirittura come “genocidio di genere”. Per questi motivi è necessario tenere alta l’attenzione al di là delle ricorrenze sulla questione femminile.

Con l’espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza esercitate sulle donne, in tutte le fasi della loro vita, in qualunque contesto, pubblico o privato, per mano di uomini e causate dall’appartenenza al genere femminile, spesso con il coinvolgimento dei figli minorenni delle donne abusate. Il progressivo rapporto di proporzione inversa tra condotta antisociale e validi controlli socioculturali (religiosi, morali, familiari, scolastici, associativi) ha determinato la necessità di supplire con l’estensione di nuove condotte penalmente rilevanti e il loro irrigidimento sanzionatorio.

Ma anche per questa tipologia peculiare di pericolosità, a fronte dello smembramento dei controlli socioculturali e, quindi, della ferma disapprovazione di queste condotte antisociali, il diritto penale come unica soluzione rivela la sua inadeguatezza, la sua incapacità di giungere tempestivamente a contrastare un fenomeno così complesso che si consuma nel chiuso delle mura domestiche, per cui si sono registrati purtroppo, negli ultimi anni, dati drammaticamente in crescita di tali fenomeni.

Per questo, come si ricorderà, lo scorso 3 dicembre tutte le ministre avevano presentato, sfilando in conferenza stampa sotto lo sguardo compiaciuto del premier, l’annuncio di un d.d.l. che però era rimasto inspiegabilmente bloccato nei mesi successivi e approdato in Parlamento solo lo scorso 3 marzo. Si tratta di un intervento molto atteso per via della necessità di correggere le norme frettolosamente approvate con la riforma del processo penale, la “riforma Cartabia”, in quanto possibili cause di paradossali conseguenze negative nella tutela delle vittime dei reati da “codice rosso”.

Come si ricorderà, infatti, all’indomani del suo varo, molti giuristi avevano evidenziato un grave difetto di coordinamento normativo tra l’introduzione dell’obbligatorietà dell’arresto in flagranza per il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, e del divieto di avvicinamento alla parte offesa, e la mancata modifica delle norme che disciplinano le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali che, viceversa, non consentono l’adozione di alcuna misura cautelare per tale reato, per via dei suoi limiti di pena inferiori ai requisiti necessari per l’applicabilità delle misure coercitive, obbligando così l’autorità giudiziaria all’immediata liberazione degli arrestati.

La gravità della situazione causata da tale difetto di coordinamento rendeva lecito aspettarsi un rapidissimo intervento correttivo, mediante la decretazione d’urgenza, per porre rimedio il più velocemente possibile a questa abnorme fallacia. Il governo ha ritenuto invece più opportuno procedere per le vie ordinarie, attraverso la presentazione di un disegno di legge di ampio respiro, dove hanno trovato spazio contenuti ben ulteriori rispetto ai correttivi attesi. Una scelta che, nel privilegiare la multidisciplinarietà a discapito della rapidità, comporterà l’inevitabile passaggio di altro tempo prima che le modifiche proposte possano divenire operative, con buona pace, nel frattempo, delle vittime di tali gravi reati.

Le nuove norme sono fortemente orientate alla prevenzione grazie ad un articolato volto ad arricchire e rafforzare l’impianto per reprimere la violenza di genere sin dai primi momenti in cui la vittima abbia contatti con le forze dell’ordine. Fondamentale sarà il ruolo del questore in quanto è presente una tutela quanto mai anticipata allo scopo di salvaguardia, consentendo, inoltre, alla polizia giudiziaria, già in fase di denuncia o querela, di segnalare al prefetto le situazioni di concreto e rilevante pericolo per l’incolumità delle vittime, ai fini dell’adozione delle eventuali misure di cosiddetta vigilanza dinamica.

Tralasciando però le buone intenzioni, spesso il diavolo ci mette la coda e il ddl, quando mira a disporre che il provvedimento per il divieto di avvicinamento preveda l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave, qualora sia negato il consenso all’adozione delle modalità di controllo previste, contiene il richiamo alla figura dell’“imputato” anziché a quella dell’“indagato”.

Ciò dovrebbe essere corretto, e anche con urgenza, nella stesura del testo di legge definitivo, pena altrimenti l’inapplicabilità della norma in fase di indagini preliminari quando più importante e serio è il pericolo per la donna. Così come pure è il caso dell’art. 5 del d.d.l., che riguarda le comunicazioni dell’autorità giudiziaria alle vittime dei reati violenti riguardanti i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, o di evasione dell’imputato o del condannato, o della volontaria sottrazione all’esecuzione della misura di sicurezza da parte dell’internato.

Anche in questo caso purtroppo, si continua a fare improprio riferimento alla figura dell’“imputato” anziché a quella dell’“indagato”, con una scelta lessicale assai infelice, perché può ingenerare facilmente dubbi all’interprete circa la sua non applicabilità anche alla fase delle indagini preliminari, dove, anzi, è massima l’esigenza di tutela della vittima contro il rischio di ritorsioni o aggressioni da parte di chi, cautelato o internato, venga scarcerato o liberato o che evada o si sottragga alla misura di sicurezza.

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