La previsione della multa è in vigore dal 1° febbraio, ma finora - in assenza del Dpcm che disciplina le modalità di verifica - era rimasta inapplicata. Anche ora per, il procedimento rimane lungo: prima di emettere la multa infatti l'Agenzia deve avvisare il cittadino. L’eventuale giustificazione deve pervenire dalla Asl entro dieci giorni, dopodiché l'inadempiente viene inserito nella lista dei sanzionabili. A quel punto la multa è notificata entro 180 giorni
Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del presidente del Consiglio del 4 marzo – che disciplina, tra le altre cose, le “modalità di verifica dell’obbligo vaccinale” – il ministero della Salute ha trasmesso all’Agenzia delle entrate i codici fiscali degli ultracinquantenni (circa 1,4 milioni) che non hanno ricevuto la prima dose o le dosi di richiamo nei tempi previsti, in violazione del decreto legge varato il 7 gennaio e convertito la scorsa settimana. Il ministero ha già inviato centomila codici fiscali al giorno superando le seicentomila segnalazioni: saranno però necessari ulteriori adempimenti da parte dell’Agenzia prima della notifica della sanzione una tantum, dell’importo di cento euro.
La previsione della multa in realtà è in vigore dal 1° febbraio, ma finora – in assenza del Dpcm – era rimasta inapplicata. Anche ora che gli elenchi sono stati trasmessi, però, il procedimento rimane lungo: prima di emettere la multa infatti l’Agenzia delle entrate deve avvisare il cittadino, che potrebbe essere guarito dal Covid o avere un’esenzione. L’eventuale giustificazione deve pervenire dalla Asl entro dieci giorni, dopodiché l’inadempiente viene inserito nella lista dei sanzionabili da parte dell’Agenzia. A quel punto la multa è notificata entro 180 giorni: il rischio è che arrivino quando l’obbligo non sarà più in vigore, cioè – per ora – dal prossimo 15 giugno.