Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ribaltato con una sentenza di ieri, 24 marzo 2022, quanto stabilito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in un procedimento sostenuto anche da SOL Eventi, ZED Entertainment’s World e Ticketmaster Italia. Il provvedimento del gennaio 2021 prevedeva una multa per oltre 10 milioni di euro al gruppo CTS Eventim-TicketOne per abuso di posizione dominante. “Dal 2013 – si leggeva nel comunicato dell’Antitrust – Cts Eventim-TicketOne ha stipulato contratti di esclusiva con i produttori e gli organizzatori di eventi live di musica leggera, nelle acquisizioni dei promoter nazionali, come Di and Gi Srl, Friends&Partners SpA, Vertigo Srl e Vivo Concerti Srl, nell’imposizione dell’esclusiva sui promoter locali, nella stipula di accordi commerciali con gli operatori di ticketing di dimensione minore o locale e nei comportamenti di ritorsione e boicottaggio nei confronti del gruppo Zed, anche per escludere dal mercato rilevante Ticketmaster, un nuovo operatore di ticketing”.
Il Tar del Lazio di fatto ha annullato il provvedimento dell’AGCM dichiarandone l’illegittimità, affermando che “meritano condivisione le censure formulate dalle ricorrenti sulla inesistenza dei presupposti per accertare l’esistenza di un abuso di posizione dominante”. La sentenza ha accolto le difese di TicketOne con le quali era stato dimostrato che la tesi accusatoria di AGCM non era sostenuta da “un adeguato approfondimento istruttorio” e soprattutto non teneva conto dell’“impossibilità di contestare un’operazione di concentrazione in termini di abuso di posizione dominante ex art 102 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; ndr)”.
TicketOne si dice molto soddisfatta “della sentenza del Tar che ha annullato il provvedimento di Agcm contro TicketOne per abuso di posizione dominante. Il Tar ha riconosciuto l’infondatezza delle accuse mosse contro la nostra Società e la correttezza del nostro operato. Da subito TicketOne aveva respinto fermamente le affermazioni contenute nel provvedimento dell’Agcm e si era quindi appellata al tribunale amministrativo competente, fiduciosa che anche questo provvedimento sarebbe stato revocato dal Tar così come poi è affettivamente avvenuto”.